Decreto Sostegni: Codici tributo per i contributi a fondo perduto

di Redazione tecnica - 13/04/2021

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12 aprile 2021, n. 24/E ha istituito i codici tributo per per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19” e per permettere la restituzione del contributo ricevuto tramite bonifico oppure utilizzato in compensazione, nel caso in cui questo sia risultato in tutto o parzialmente non spettante.

Decreto sostegni e contributo a fondo perduto

L’indennizzo, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 a ristoro dei danni finanziari prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, è a favore degli operatori economici titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. L’entità del contributo a fondo perduto è diversificata in base ai ricavi o compensi realizzati nel 2019. Possono accedere al sostegno coloro che hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’anno precedente.

La somma assegnata è accreditata direttamente sul conto corrente del richiedente a meno che il contribuente stesso, con scelta irrevocabile, non opti per il riconoscimento del totale della somma sotto forma di credito di imposta da utilizzare soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le modalità operative sono state stabilite con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021, n. 77923 (leggi articolo) modifciato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2021, n. 82454.

I codici tributo istituiti

Con la Risoluzione n. 24/E:

  • per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il codice tributo “6941” (“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”);
  • per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) sono istituiti, anche, i seguenti tre codici tributo:
  • 8128” denominato Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”
  • 8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”
  • 8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.

Come verificare l’effettivo riconoscimento del credito

C’è tempo fino al 28 maggio 2021 per richiedere online il bonus a fondo perduto previsto dal Dl n. 41/2021 (Decreto Sostegni). Una volta presentata la domanda, in caso di esito positivo successivo alle ordinarie verifiche, il sistema dell’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento come credito d’imposta (nel caso di tale scelta). La consultazione dell’esito potrà essere fatta nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

Guida Agenzia delle Entrate

Per ultimo ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha, anche predisposto la guida fiscale sul contributo a fondo perduto previsto dal Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (leggi articolo)



© Riproduzione riservata