Agenzia del Territorio: Identificazione catastale, planimetrie e dichiarazione nei trasferimenti di immobili
13/07/2010
L'Agenzia del Territorio con la Circolare n. 2/2010 prot. n.
36607 del 9/7/2010 recante "Attuazione del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 - Articolo 19, comma 14 - prime indicazioni", precisa
che l'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, aggiunge il comma 1-bis all'art. 29 della legge 27 febbraio
1985, n. 52, legge recante, come noto, modifiche al libro sesto del
codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla
introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle
conservatorie dei registri immobiliari.
Il comma l-bis, di nuova introduzione, è strutturato in due parti distinte, sebbene collegate tra loro: nella prima, si prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto di dette unita immobiliari (coerenza "oggettiva"). Nella seconda parte, viene, invece, prevista, a cura del Notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformità tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza "soggettiva").
Nella circolare vengono trattati i seguenti argomenti:
Nel terzo paragrafo vengono trattati dettagliatamente:
In allegato il testo integrale della circolare.
© Riproduzione riservata
Il comma l-bis, di nuova introduzione, è strutturato in due parti distinte, sebbene collegate tra loro: nella prima, si prevede che gli atti immobiliari ivi menzionati devono contenere, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale delle unità immobiliari urbane, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto di dette unita immobiliari (coerenza "oggettiva"). Nella seconda parte, viene, invece, prevista, a cura del Notaio, la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della conformità tra i titolari iscritti in catasto e le risultanze dei registri immobiliari (coerenza "soggettiva").
Nella circolare vengono trattati i seguenti argomenti:
- 1. Le nuove disposizioni: profili inerenti la pubblicità immobiliare
- 2. Quadro di riferimento "catastale"
- 3. Gli adempimenti previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 (prima parte) - Coerenza oggettiva
- 4. Gli adempimenti previsti dal nuovo comma 1-bis dell'art. 29 della legge n. 52 del 1985 (prima parte) - Coerenza soggettiva
Nel terzo paragrafo vengono trattati dettagliatamente:
- l'unità immobiliare urbana
- l'obbligo di indicazione degli identificativi catastali
- l'obbligo di indicazione del riferimento alle planimetrie depositate in catasto
- conformità delle planimetrie depositate in catasto
- variazioni delle unità immobiliari censite per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione
In allegato il testo integrale della circolare.
A cura di Paolo
Oreto
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