Agenzia delle Entrate: Il fotovoltaico attività connessa se l’impresa è veramente agricola

31/10/2016

Una società agricola, che nell’ambito della propria attività produce energia fotovoltaica, può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tale attività è ritenuta connessa ai fini fiscali, a condizione che fin dall’inizio del periodo d’imposta la stessa svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella propria ragione o denominazione sociale indicato “società agricola”. È la sintesi della Risoluzione 98/E del 27 ottobre 2016.
L’istante è una società agricola (articolo 2 del Dlgs 99/2004), che nell’ambito della propria attività gestisce un impianto fotovoltaico producendo energia elettrica. Tale attività, fino al 2015, generava un volume d’affari superiore a quello proveniente da quella agricola principale, pertanto, la stessa società non la riteneva “connessa” sulla base dei parametri individuati dal ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, riportate dall’Agenzia nella Circolare 32/E del 2009. A decorrere dal 2016, l’impresa afferma che il volume d’affari derivante dalla produzione di energia sarà inferiore a quello dell’attività agricola principale, conseguentemente chiede di sapere se, ai fini dell’esercizio dell’opzione per la tassazione del reddito su base catastale (articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006), possa considerare tale produzione un’attività agricola connessa, fin dall’inizio del periodo d’imposta, ovvero dal 1° gennaio 2016. La società è dell’avviso che ciò sia possibile per tutto il 2016, pertanto, ritiene sussistenti i requisiti previsti dalla legge per esercitare l’opzione in argomento.
L’Agenzia delle Entrate, nel rendere il proprio parere ricorda, in primo luogo, che le società di persone, quelle a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come imprese agricole, ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 99/2004, se l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e se la ragione o denominazione sociale contiene l’indicazione “società agricola”. Precisando, altresì, che il requisito formale oggettivo, deve tuttavia trovare un riscontro nell’attività in concreto svolta dalle società agricole, così come precisato nella circolare 50/2010. L’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che tra le attività agricole connesse è inclusa anche la produzione e cessione di energia fotovoltaica (articolo 1, comma 423, legge 266/2005). Infatti, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66/2015, la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa, in quanto svolta utilizzando una risorsa dell’azienda agricola: il fondo. Per l’esercizio dell’opzione, la risoluzione chiarisce, dunque, che una società agricola può esercitare l’opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali le attività agricole sono tali ai fini fiscali e alle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che la stessa possegga fin dall’inizio del periodo d’imposta i requisiti soggettivo e oggettivo. Vale a dire l’indicazione di “società agricola” nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento esclusivo delle attività agricole (articolo 2135 del codice civile).
 Nel caso rappresentato, quindi, l’Agenzia delle entrate conclude affermando che la società istante può optare per la tassazione del reddito su base catastale, in quanto, fin dall’inizio dell’esercizio ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole (tra cui rientra, come attività agricola connessa la produzione di energia fotovoltaica) e ha nella propria ragione sociale l’indicazione di “società agricola”. Di conseguenza, dopo l’esercizio dell’opzione, potrà assoggettare a tassazione catastale, il reddito derivante dall’attività agricola nell’ambito del quale rientra anche quello relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260mila kwh annui e determinare il reddito forfetariamente, applicando il coefficiente del 25 per cento, per la produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite. Il tutto nel presupposto che il volume d’affari proveniente dallo svolgimento dell’attività agricola principale risulti superiore a quello derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i suddetti limiti.
Resta fermo che la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia eccedente il limite di 260.000 kWh annui, deve essere determinato analiticamente nel caso in cui non risultano soddisfatti i requisiti individuati nella Circolare n. 32/E del 2009.

A cura dell’Agenzia delle Entrate



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Documenti Allegati

Risoluzione n. 98/E