Agenzia delle Entrate: Il fotovoltaico attività connessa se l’impresa è veramente agricola
31/10/2016
Una società agricola, che nell’ambito della propria attività
produce energia fotovoltaica, può esercitare
l’opzione per la tassazione dei redditi su
base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali
tale attività è ritenuta connessa ai fini fiscali, a
condizione che fin dall’inizio del periodo d’imposta la stessa
svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella
propria ragione o denominazione sociale indicato “società
agricola”. È la sintesi della Risoluzione 98/E del 27 ottobre
2016.
L’istante è una società agricola (articolo 2 del
Dlgs 99/2004), che nell’ambito della propria attività
gestisce un impianto fotovoltaico producendo energia
elettrica. Tale attività, fino al 2015, generava
un volume d’affari superiore a quello proveniente da quella
agricola principale, pertanto, la stessa società non la
riteneva “connessa” sulla base dei parametri individuati dal
ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali,
riportate dall’Agenzia nella Circolare 32/E del 2009. A
decorrere dal 2016, l’impresa afferma che il
volume d’affari derivante dalla produzione di energia sarà
inferiore a quello dell’attività agricola principale,
conseguentemente chiede di sapere se, ai fini dell’esercizio
dell’opzione per la tassazione del reddito su base catastale
(articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006), possa considerare
tale produzione un’attività agricola connessa, fin dall’inizio del
periodo d’imposta, ovvero dal 1° gennaio 2016. La società è
dell’avviso che ciò sia possibile per tutto il 2016, pertanto,
ritiene sussistenti i requisiti previsti dalla legge per esercitare
l’opzione in argomento.
L’Agenzia delle Entrate, nel rendere il proprio parere ricorda, in
primo luogo, che le società di persone, quelle a
responsabilità limitata e le società cooperative possono
qualificarsi come imprese agricole, ai sensi dell’articolo
2 del Dlgs 99/2004, se l’oggetto sociale prevede
l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’articolo 2135 del
codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse) e se la ragione
o denominazione sociale contiene l’indicazione “società
agricola”. Precisando, altresì, che il requisito formale
oggettivo, deve tuttavia trovare un riscontro nell’attività in
concreto svolta dalle società agricole, così come precisato nella
circolare 50/2010. L’Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che
tra le attività agricole connesse è inclusa anche la
produzione e cessione di energia fotovoltaica (articolo 1,
comma 423, legge 266/2005). Infatti, come evidenziato anche dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 66/2015, la produzione di
energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è
considerata attività agricola connessa, in quanto svolta
utilizzando una risorsa dell’azienda agricola: il fondo. Per
l’esercizio dell’opzione, la risoluzione chiarisce, dunque, che
una società agricola può esercitare l’opzione per la
tassazione dei redditi su base catastale,
indipendentemente dai limiti entro i quali le attività agricole
sono tali ai fini fiscali e alle modalità di determinazione del
reddito da utilizzare, a condizione che la stessa possegga
fin dall’inizio del periodo d’imposta i requisiti soggettivo e
oggettivo. Vale a dire l’indicazione di “società agricola”
nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento
esclusivo delle attività agricole (articolo 2135 del codice
civile).
Nel caso rappresentato, quindi, l’Agenzia delle entrate
conclude affermando che la società istante può optare per
la tassazione del reddito su base catastale, in quanto, fin
dall’inizio dell’esercizio ha come oggetto sociale lo svolgimento
esclusivo di attività agricole (tra cui rientra, come
attività agricola connessa la produzione di energia fotovoltaica)
e ha nella propria ragione sociale l’indicazione di
“società agricola”. Di conseguenza, dopo l’esercizio
dell’opzione, potrà assoggettare a tassazione catastale, il
reddito derivante dall’attività agricola nell’ambito del quale
rientra anche quello relativo alla produzione di energia
fotovoltaica nel limite di 260mila kwh annui e
determinare il reddito forfetariamente, applicando il
coefficiente del 25 per cento, per la produzione di energia
fotovoltaica eccedente il predetto limite. Il tutto
nel presupposto che il volume d’affari proveniente dallo
svolgimento dell’attività agricola principale risulti superiore a
quello derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente
i suddetti limiti.
Resta fermo che la determinazione del reddito derivante dalla
produzione di energia eccedente il limite di 260.000 kWh annui,
deve essere determinato analiticamente nel caso in cui non
risultano soddisfatti i requisiti individuati nella
Circolare n. 32/E del 2009.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
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