Agenzia delle Entrate: Prima casa non venduta entro l’anno, l’emergenza sanitaria salva il bonus
di Redazione tecnica - 14/09/2020
Il contribuente che ha acquistato un appartamento con le agevolazioni “prima casa” a maggio 2019, senza però riuscire a vendere entro l’anno l’altro immobile di sua proprietà, anch’esso comprato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l’epidemia da Covid-19, non perde il bonus fiscale. Lo afferma l’Agenzia nella risposta n. 345 dell’11 settembre 2020; la nuova risposta fa seguito a quella n. 310 del 4 settembre 2020 (leggi articolo) con cui l'genzia delle Entrate aveva precisato che in caso di acquisto di un appartamento con fruizione dell’aliquota dell’imposta di registro agevolata, da adibire ad abitazione principale, la scadenza di un anno per l’alienazione dell’abitazione precedentemente posseduta è sospesa fino alla fine del 2020.
Agevolazioni Prima casa
Le agevolazioni “prima casa”, infatti, sono tra quelle che
godono della sospensione dei termini amministrativi e processuali,
prevista dal decreto “Liquidità” (decreto-legge 8/4/2020 n. 23 convertito alla legge
5/6/2020, n. 40), in particolare, dall’articolo 24. Tale
disposizione prevede che “)i termini previsti dalla nota II-bis
all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per
il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".
La richiamata nota II-bis è la norma che disciplina i
benefici in argomento e che stabilisce le condizioni per accedervi,
tra le quali l’obbligo, in caso di un secondo acquisto agevolato,
di alienare entro un anno il primo immobile comprato con le
agevolazioni “prima casa”.
Scadenza del termine in pieno lockdown
Tanto premesso, l’Agenzia osserva che, nel caso alla sua
attenzione, l’appartamento è stato acquistato il 16 maggio 2019 e
il termine per l’alienazione dell'immobile pre-posseduto
dall’istante sarebbe scaduto il 16 maggio 2020, vale a dire in
pieno lockdown. Ne consegue che il contribuente può fruire
del periodo di sospensione dei termini previsto dall’articolo 24
del Dl n. 23/2020.
Pertanto, il termine per concludere la suddetta alienazione
riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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