Agenzia delle Entrate: Risoluzione su Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
24/12/2019
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 23 dicembre 2019, n.
108 interviene per dettare alcuni chiarimenti sul
meccanismo definito dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019,
nel testo introdotto in sede di conversione in legge, che ha
inserito nel Dlgs n. 241/1997 l’articolo 17-bis,
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione
del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita
somministrazione di manodopera, con decorrenza dal 1° gennaio
2020.
Nella Risoluzione n. 108, l’Agenzia delle Entrate esamina da vicino
le disposizioni normative e le relative responsabilità.
Il comma 1 dell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997
introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo
complessivo annuo superiore a 200mila euro, “tramite contratti
di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente
utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o
ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di
richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento
delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o
affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori
direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del
servizio.
Il versamento di tali ritenute deve essere effettuato dall’impresa, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Il successivo comma 2 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice ha l’onere di rilasciare le deleghe di pagamento entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, per consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, e di trasmettere allo stesso anche “un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
La quantificazione dei versamenti distinti per ciascun
committente, e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente
in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della
relativa ritenuta operata, precisa l’Agenzia, va effettuata sulla
base di parametri oggettivi, ad esempio sulla base del numero di
ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.
Infine, in base al comma 2 dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019, le
disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020, con
riferimento, ritiene l’Agenzia, alle ritenute operate a decorrere
dal mese di gennaio 2020 - e, quindi, relativamente ai versamenti
eseguiti nel mese di febbraio 2020 -, anche con riguardo ai
contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati
antecedentemente il 1° gennaio 2020.
In allegato la Risoluzione 23 dicembre 2019, n. 108.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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