Agenzia delle Entrate: Tante detrazioni da sismabonus quanti sono gli immobili censiti
di Redazione tecnica - 11/08/2020
In caso di interventi di miglioramento sismico, che comportino la suddivisione di un unico immobile non abitativo in più unità della stessa tipologia, per l'individuazione del limite di spesa ai fini del sismabonus, vanno considerate le singole unità censite in catasto prima dell'inizio dei lavori e non quelle risultanti alla fine degli stessi.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n 256 del 7 agosto 2020, promuovendo la condotta che la società istante intende tenere, dipana la questione attraverso i propri documenti di prassi che, nel tempo, hanno chiarito i vari ambiti della norma originaria, l'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013.
Miglioramento sismico su un unico immobile
La società, in poche parole, ha in programma l’effettuazione di
interventi di miglioramento sismico su un unico immobile
accatastato B/2, di sua proprietà e locato, e, prima di iniziare i
lavori, intende frazionare e ri-accatastare il suddetto fabbricato
in quindici diverse unità della stessa categoria. In tutto ciò
auspica di poter beneficiare, per ciascuna unità immobiliare
creata, delle agevolazioni sismabonus.
Ebbene, riguardo alla tipologia di immobili in argomento, l’Agenzia
ricorda che, di recente, con la Risoluzione n. 34/2020, nel recepire
l’orientamento della Cassazione in merito a interventi di
riqualificazione energetica su immobili appartenenti titolari di
reddito d'impresa – la quale ha affermato che la distinzione tra
"immobili strumentali", "immobili merce" e "immobili patrimonio"
non rileva ex se ma incide solo sul piano contabile e
fiscale, non essendo contemplata nell'articolo 1, comma 344, della
legge n. 296/2006 alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli
immobili agevolabili – ha precisato che per ragioni di coerenza
sistematica, il principio va applicato anche all’ambito del
sismabonus.
Circolare 4 giugno 2013, n. 29
In relazione ai fruitori, poi, con la Circolare n. 29/2013 ha chiarito che
il beneficio spetta a coloro che sostengono le spese, a condizione
che "le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono
o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo", e,
siccome tale detrazione si applica anche agli interventi sugli
immobili produttivi, ha spiegato che "per costruzioni adibite
ad attività produttive, stante la particolare finalità della
disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del
patrimonio, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono
attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi,
commerciali o non commerciali".
E ancora, con la risoluzione n. 22/2018 ha riconosciuto
l'agevolabilità degli interventi riguardanti immobili "non
utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma
destinati alla locazione", come nel caso prospettatole.
Circolare 31 maggio 2019, n. 13
Infine, con la Circolare n. 13/2019, al paragrafo
“Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per
misure antisismiche ...” ha precisato che "nel caso di
interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di
più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica
unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno
considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio
degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei
lavori (Circolare 11.05.1998, n. 121, paragrafo 3). Ciò anche
nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare su cui si effettuano i
lavori non sia ad uso abitativo".
Conclusione
Tutto questo combinato porta dritto alla conclusione che la società
istante potrà fruire del sismabonus, applicando il limite di spesa
sulle singole unità immobiliari, come censite in catasto prima
dell’avvio delle procedure autorizzatorie e, quindi, degli
interventi edili che danno diritto all'agevolazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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