Agenzia delle Entrate: Terminata la “tregua” di agosto con il Fisco
22/08/2016
Riprendono oggi gli adempimenti e i versamenti fiscali sospesi
per le ferie d’agosto (articolo 3-quater del Dl
16/2012).
La sospensione, quest’anno, oltre a slittare naturalmente di due
giorni in quanto il termine ordinario del 20 agosto è sabato, ha
inglobato anche le scadenze del 30 e 31 luglio; le due date,
infatti, hanno coinciso con un fine settimana, circostanza che
rimandava tutto al 1° agosto, giorno dal quale è però scattato lo
stop estivo.
Ricordiamo, tra i tanti, i versamenti di più diffuso interesse, da
effettuare entro il 22:
- passaggio in cassa per i contribuenti interessati dagli studi settore, cioè che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore o che partecipano a soggetti che esercitano attività sottoposte agli stessi, che hanno saltato la scadenza del 6 luglio, per il versamento, in un’unica soluzione o della prima rata, delle imposte risultanti dalla dichiarazioni Unico e Irap 2016, avvalendosi della facoltà di rinviare di trenta giorni il pagamento, con una maggiorazione dello 0,40 per cento. Invece, per i titolari di partitiva Iva che hanno scelto il pagamento rateale e hanno versato la prima quota entro il 6 luglio, si tratta della terza rata (con interessi dello 0,44%). Se invece hanno “approfittato” dei trenta giorni a disposizione, con l’aggiunta dello 0,40%, passando in cassa entro il 18 luglio (il 16, scadenza naturale, era sabato), devono ora versare la seconda rata (gli interessi sono dello 0,31%). Scadenza, infine, anche per i contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano a soggetti interessati dagli studi di settore: se, avendo scelto il pagamento rateale, hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno, devono ora pagare la terza rata (interessi dello 0,49%); qualora, invece, si siano avvalsi della facoltà di versare nei trenta giorni successivi al termine previsto (quindi, entro il 18 luglio), devono pagare la seconda rata (interessi dello 0,13%)
- versamento dell’imposta di registro relativa ai contratti di locazione nuovi o tacitamente rinnovati a partire dal 1° luglio 2016. In caso di registrazione telematica, il tributo è versato contestualmente all’operazione. La scadenza non interessa le stipule per le quali si è optato a favore della “cedolare secca”
- termine valido anche per il ravvedimento “breve”, ossia per rimediare, entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria (in questo caso, il 18 luglio), ai mancati o insufficienti versamenti delle imposte e delle ritenute, aggiungendo al tributo gli interessi e la sanzione ridotta a un decimo del minimo
- alert anche per i contribuenti Iva, che devono al Fisco la sesta rata dell’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2015. Al tributo va aggiunto, a titolo d’interessi, lo 0,33% mensile. In scadenza, anche il pagamento dell’Iva di luglio, per i “mensili”, e di quella relativa al periodo aprile-giugno, per i “trimestrali”.
Il 22 agosto non compare, invece, nell’agenda delle scadenze fiscali dei sostituti d’imposta o soggetti incaricati, in relazione alla presentazione telematica del modello 770/2016, adempimento che, secondo i tempi ordinari, dovrebbe avvenire, anch’esso, entro il 31 luglio di ogni anno. Infatti, il Dpcm dello scorso 26 luglio, aderendo alle richieste dei professionisti, ha rinviato il termine per la presentazione del modello al 15 settembre.
A cura dell’Agenzia delle Entrate
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