Agenzia delle Entrate: aggiornate ad agosto 2019 le guide su Sismabonus e Ristrutturazioni edilizie
22/08/2019
Successivamente alla pubblicazione delle versioni delle due guide nel mese di luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate on il provvedimento del 31 luglio 2019 ha stabilito che la cessione dei crediti va comunicata, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con le stesse modalità specificate dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4). I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici sarà l’amministratore del condominio a dover comunicare la cessione sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ma con le modalità individuate dal provvedimento del 28 agosto 2017 (punto 4.2).
A seguito del citato provvedimento sono state predisposte le
versioni aggiornate delle guide “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni
fiscali”, “Sismabonus: la detrazione per gli interventi
antisismici”, due pratici opuscoli attraverso i quali l’Agenzia
informa sui diversi benefici riconosciuti e spiega gli adempimenti
e le procedure da seguire per poterne usufruire.
Le nuove versioni delle guide, recepiscono, dunque, le disposizioni
contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate del 31 luglio 2019 in materia di cessione del credito
corrispondente alle detrazioni per interventi di riduzione del
rischio sismico e alla detrazione spettante per gli interventi di
ristrutturazione edilizie realizzati per il conseguimento di
risparmi energetici.
Per quanto riguarda la guida “Ristrutturazioni edilizie: le
agevolazioni fiscali”, come si ricorderà, dal 30 giugno
2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge n. 34/2019) i contribuenti che beneficiano della
detrazione spettante per gli interventi effettuati per il
conseguimento di risparmi energetici (cioè quelli indicati
nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Testo unico delle
imposte sui redditi) possono scegliere di cedere il corrispondente
credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla
loro realizzazione. A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere
il credito d’imposta ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi,
con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di
questi ultimi. Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti
di credito e a intermediari finanziari.
Con il provvedimento del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha
stabilito che la cessione dei crediti va comunicata, a pena
d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello
di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni e con
le stesse modalità specificate dal provvedimento del 18 aprile 2019
(punto 4). I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario,
esclusivamente in compensazione, in 10 quote annuali di pari
importo. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli
edifici sarà l’amministratore del condominio a dover comunicare la
cessione sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello
di sostenimento delle spese, ma con le modalità individuate dal
provvedimento del 28 agosto 2017 (punto 4.2).
La guida “Sismabonus: la detrazione per gli interventi
antisismici” è stata aggiornata per recepire le modalità
attuative di un’altra importante novità contenuta nel decreto legge
n. 34/2019. Come ha previsto l’articolo 10, comma 2, il
contribuente che ha diritto alla detrazione per aver realizzato
interventi di adozione di misure antisismiche, ha ora la
possibilità di scegliere, invece che la detrazione, un contributo
di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori. Il fornitore è
rimborsato mediante un credito d’imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo,
oppure può cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e
servizi.
Al riguardo, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate ha indicato come e quando esercitare l’opzione per avere il
contributo e ha stabilito le regole per il recupero del credito da
parte del fornitore. La scelta di usufruire del contributo deve
essere comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia,
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento
delle spese che danno diritto alle detrazioni.
Trovano spazio nella guida, infine, le indicazioni sulle modalità
attuative della cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante per l’acquisto di case antisismiche (art. 46-quater del
decreto legge n. 50/2017) che si trovano in zone classificate a
rischio sismico 1, 2 e 3. In particolare, la cessione dei crediti
va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia,
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento
delle spese. Solo per quelle sostenute fino al 31 dicembre 2018 la
comunicazione va effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019
e il credito ceduto è reso disponibile al cessionario a decorrere
dal 10 dicembre 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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