Agenzia delle entrate: una nuova guida relativa alla detrazione 55%
09/08/2011
Dall'Agenzia delle entrate la Guida relativa alle agevolazioni
fiscali per il risparmio energetico aggiornata al mese di
luglio.
I contribuenti che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d'imposta.
Negli ultimi anni la normativa in materia è stata più volte modificata ed i cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.
Per esempio:
Nella guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
In sintesi:
Fonte:www.agenzia.entrate.it
© Riproduzione riservata
I contribuenti che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d'imposta.
Negli ultimi anni la normativa in materia è stata più volte modificata ed i cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.
Per esempio:
- è stato introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta);
- è stato modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione;
- è stata sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
Nella guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.
In sintesi:
- la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- l'agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea;
- non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all'Agenzia delle Entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo);
- è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;
- al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).
Fonte:www.agenzia.entrate.it
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