Agevolazioni Fiscali per il Risparmio energetico: la nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate
10/07/2013
Aggiornata la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico. Alla luce della pubblicazione del Decreto Legge 4
giugno 2013, n. 63 (Gazzetta Ufficiale 05/06/2013, n. 130)
recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione
sociale", l'Agenzia delle Entrate, dopo aver aggiornato la
Guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali"
(leggi news), ha revisionato anche quella
relativa alle Agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico.
Ricordiamo, infatti, che con la pubblicazione del D.L. n. 63/2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica è stata prorogata al 31 dicembre 2013, con l'innalzamento della percentuale di detraibilità dal 55% al 65%, per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del provvedimento (6 giugno 2013) fino a fine 2013. Per quanto concerne, invece, gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o sulle unità immobiliari di cui si compone il condominio, la norma ha previsto la detrazione del 65% fino al 30 giugno 2014.
Come già indicato e fino alla conversione in legge del decreto-legge, dalle proroghe sono stati esclusi i seguenti interventi:
Al termine del periodo di agevolazione (1 gennaio 2014 e 1 luglio 2014 per i condomini), la nuova detrazione del 65% sarà sostituita dalla detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
La guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire. In particolare, tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, ricordiamo:
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).
La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ici (Imu), se dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, così come indicato nella tabella seguente.
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Ricordiamo, infatti, che con la pubblicazione del D.L. n. 63/2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica è stata prorogata al 31 dicembre 2013, con l'innalzamento della percentuale di detraibilità dal 55% al 65%, per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del provvedimento (6 giugno 2013) fino a fine 2013. Per quanto concerne, invece, gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o sulle unità immobiliari di cui si compone il condominio, la norma ha previsto la detrazione del 65% fino al 30 giugno 2014.
Come già indicato e fino alla conversione in legge del decreto-legge, dalle proroghe sono stati esclusi i seguenti interventi:
- sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Al termine del periodo di agevolazione (1 gennaio 2014 e 1 luglio 2014 per i condomini), la nuova detrazione del 65% sarà sostituita dalla detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
La guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire. In particolare, tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, ricordiamo:
- l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d'imposta;
- la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è infatti obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo);
- l'esonero della presentazione dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l'installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- l'obbligo per banche e Poste di operare una ritenuta d'acconto (del 4%) sui bonifici;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).
La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ici (Imu), se dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
- essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento (tranne nel caso in cui si installano pannelli solari);
- nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
- nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione. Restano esclusi, quindi, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, così come indicato nella tabella seguente.
Tipo di intervento | Detrazione massima |
riqualificazione energetica di edifici esistenti | 100.000 euro |
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) | 60.000 euro |
installazione di pannelli solari | 60.000 euro |
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale | 30.000 euro |
A cura di Ilenia
Cicirello
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