Agevolazioni Prima Casa: Necessaria una dichiarazione esplicita in atto
di Redazione tecnica - 25/11/2020
La sentenza della Corte di Cassazione 9 ottobre 2020, n. 21814 ha ribadito che il contribuente che, in sede di acquisto di un'abitazione con le agevolazioni prima casa, intende avvalersi del requisito relativo al luogo di svolgimento della propria attività è tenuto a dichiarare tale circostanza nell’atto di acquisto.
Agevolazione “Prima Casa”
La norma relativa all’agevolazione “Prima Casa” è contenuta
nella nota II bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte
prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986, testo unico in materia di
imposta di registro.
Il legislatore ha subordinato la possibilità di usufruire
dell'agevolazione “prima casa” al ricorrere di alcuni requisiti,
sia oggettivi che soggettivi.
Requisiti oggettivi
Tra i requisiti oggettivi rientra quello inerente all'ubicazione
dell'immobile acquistato con le agevolazioni.
Al riguardo, il legislatore ha previsto alcuni criteri
generali basati sulla residenza dell'acquirente, ed alcuni
criteri relativi a situazioni particolari.
I criteri generali, basati sula residenza, prevedono che l'immobile
sia situato nel comune di residenza dell'acquirente o, mancando
tale requisito, nel comune nel quale l'acquirente trasferirà la
propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto.
I criteri particolari riguardano il contribuente che svolge
la propria attività nel comune nel quale si trova l'immobile da
acquistare, il contribuente emigrato all'estero per motivi
di lavoro e il cittadino italiano iscritto all'Aire.
Il contribuente che si avvale di questi criteri
particolari, non è tenuto ad avere o spostare la propria residenza
nel comune in cui si trova l'immobile acquistato.
Obbligo del trasferimento di residenza
Nel caso della sentenza della Cassazione oggetto del presente
articolo, il contribuente si era obbligato, nell'atto di
acquisto dell'abitazione, a trasferire la residenza, entro 18 mesi
dall'acquisto, nel comune in cui si trovava l'immobile.
L'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, presso il quale
era stato registrato l'atto, constatato il mancato trasferimento
della residenza nel luogo in cui era situato l'immobile, aveva
revocato le agevolazioni fiscali.
In sede contenziosa, sia in primo che in secondo grado le
Commissioni tributarie hanno accolto le ragioni del
contribuente il quale, pur confermando che non aveva
spostato la propria residenza, aveva dimostrato di svolgere
la propria attività lavorativa nel comune di ubicazione
dell'immobile.
Sentenza della Corte di Cassazione
Con la sentenza n. 21814 del 9 ottobre 2020, la Corte
di cassazione, ribltando quanto determinato dalle Commissioni
tributarie, ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria,
ribadendo che “In tema di beneficio fiscale relativo
all'acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a
pena di decadenza, al momento della registrazione dell'atto di
acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello
della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del
beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle
certificazioni anagrafiche, e, nel secondo, alla stregua
dell'effettiva sede di lavoro. Ne consegue che decade
dall'agevolazione il contribuente che non abbia indicato, nell'atto
notarile, di voler utilizzare l'abitazione in luogo di lavoro
diverso dal comune di residenza.”
I giudici hanno anche riconosciuto che la dichiarazione
dell'acquirente relativa allo svolgimento dell'attività lavorativa
non è prevista espressamente dal legislatore, ma tale dichiarazione
si rende, comunque, necessaria al fine di tutelare l'azione
accertativa dell'Amministrazione finanziaria, la quale, al fine di
eseguire i controlli di competenza, deve conoscere l'opzione
espressa dal contribuente.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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