Agevolazioni prima casa, Cedolare secca, Contribuenti minimi, Dichiarazione precompilata: nuova circolare delle Entrate
11/04/2016
Bonus prima casa e ristrutturazioni edilizie, contribuenti minimi, patent box, leasing abitativo, detrazioni irpef, riforma del contenzioso e della riscossione, dichiarazione precompilata e certificazione unica. Sono questi alcuni dei principali argomenti trattati all’interno della Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E recante “Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata” con la quale l’Agenzia delle Entrate ha passato in rassegna le principali novità fiscali del 2016.
Agevolazione prima casa
In riferimento alle agevolazioni sulla prima casa e in riferimento alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, le Entrate hanno chiarito che il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima d’aver venduto l’immobile preposseduto. La ratio della riforma, infatti, spiega il documento di prassi, è di agevolare la sostituzione della “prima casa” rendendo più flessibili i tempi previsti per la dismissione dell’immobile preposseduto. Sull’argomento il Consiglio nazionale del Notariato aveva già predisposto un dettagliato studio (leggi articolo).
Cedolare secca
L’art. 9 del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 stabilisce una riduzione dal 15 al 10% dell’aliquota della “cedolare secca” applicabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, quarto periodo, del D.lgs. n. 23 del 2011, per i contratti a canone concordato (o concertato), stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini di cui all’art. 2, comma 3, della L. n. 431 del 1998 e all’art. 8 della medesima legge, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa.
Il comma 2-bis, art. 9 del d.l. n. 47/2014) estende l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% anche “ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
Qualora nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza non siano mai stati definiti accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% della cedolare secca, all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra regione.
Contribuente minimi
I contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio, di cui all’art. 27 comma 1 del d.l. 98 del 2011 possono … “continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età”. Analoga facoltà è riconosciuta anche a coloro che si sono avvalsi della proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12 undecies dell’art. 10 della legge n. 11 del 2015 di conversione del d.l. 192 del 31 dicembre 2014.
Il regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 2015, disciplinato dalla legge n. 190/2014, commi da 54 a 89, costituisce il regime naturale dei soggetti che possiedono i requisiti previsti dal comma 54 e non incorrono in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Al ricorrere di ambedue le suddette condizioni, coloro che, nel 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio sono transitati di diritto, nel 2015, nel regime forfetario. In alternativa, agli stessi contribuenti è stata riconosciuta la possibilità di:
- optare per l'applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;
- optare per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (comma 88);
- applicare il regime agevolato del comma 65, introdotto per favorire la costituzione di nuove attività produttive, per il periodo che residua dalla data di inizio dell’attività (comma 87).
La legge di Stabilità per il 2016 ha, tuttavia, introdotto significative modifiche al regime forfetario, applicabili a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare:
- sono state elevate le soglie relative ai ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente cui fare riferimento per l’accesso al regime;
- è stata abrogata la norma che prevedeva l’esclusione dal regime di coloro che, nell’anno precedente, avevano percepito redditi d’impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati;
- è stato previsto che possono accedere al regime i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di 30.000 euro.
Anche le agevolazioni previste per le nuove attività, di cui al comma 65, hanno subito delle modifiche rilevanti, concernenti nello specifico:
- i criteri di determinazione del reddito imponibile (è stato abolito l’abbattimento di un terzo del reddito determinato forfetariamente);
- la misura dell’imposta sostitutiva applicabile (ridotta dal 15 per cento al 5 per cento);
- il periodo di applicazione del beneficio (da tre a cinque anni - a partire da quello in cui l’attività è iniziata).
Conseguentemente, i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, revocare detta opzione e accedere al regime forfetario. Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 previste per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
Dichiarazione precompilata
I dati relativi ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, in modo che il contribuente possa verificarli e, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire delle detrazioni, possa riportarli nella dichiarazione dei redditi.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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