Aggiornamento Coordinatore Sicurezza, validità corso e-learning e decadenza titolo
10/05/2013
L'aggiornamento quinquennale della formazione dei Coordinatori per
la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili previsto dall'art. 98
e dall'Allegato XIV si può conseguire anche tramite la formazione a
distanza. Ad affermarlo è il Consiglio Nazionale dei Geometri e
Geometri Laureati con una nota inviata il 15 marzo 2013 ai
Presidenti e ai Consiglieri dei Consigli provinciali.
In particolare, il Consiglio Nazionale dei Geometri, considerati i dubbi espressi in merito, ha precisato che l'Allegato XIV, per quanto riguarda l'aggiornamento del coordinatore, afferma solo "E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti".
Non essendo precisato in alcun modo le modalità di erogazione del corso di aggiornamento, è lecito ritenere che la modalità di aggiornamento a distanza (FAD) possa essere prevista nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia.
Inoltre, per quanto riguarda il mantenimento del requisito di coordinatore in assenza dell'aggiornamento previsto dalla norma, il Consiglio dei Geometri ha affermato che non esiste una previsione legislativa che faccia decadere l'abilitazione conseguita, quindi l'attività di coordinatore della sicurezza nei cantieri, successiva al quinquennio di acquisizione dell'attestato di frequenza, non potrà essere esercitata fino al completamento dell'aggiornamento previsto dall'Allegato XIV.
Si attende, comunque, l'intervento del Ministero del Lavoro che possa definitivamente lasciare ogni spazio a possibili interpretazioni della normativa.
© Riproduzione riservata
In particolare, il Consiglio Nazionale dei Geometri, considerati i dubbi espressi in merito, ha precisato che l'Allegato XIV, per quanto riguarda l'aggiornamento del coordinatore, afferma solo "E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti".
Non essendo precisato in alcun modo le modalità di erogazione del corso di aggiornamento, è lecito ritenere che la modalità di aggiornamento a distanza (FAD) possa essere prevista nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia.
Inoltre, per quanto riguarda il mantenimento del requisito di coordinatore in assenza dell'aggiornamento previsto dalla norma, il Consiglio dei Geometri ha affermato che non esiste una previsione legislativa che faccia decadere l'abilitazione conseguita, quindi l'attività di coordinatore della sicurezza nei cantieri, successiva al quinquennio di acquisizione dell'attestato di frequenza, non potrà essere esercitata fino al completamento dell'aggiornamento previsto dall'Allegato XIV.
Si attende, comunque, l'intervento del Ministero del Lavoro che possa definitivamente lasciare ogni spazio a possibili interpretazioni della normativa.
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