Aggiornamento Professionale Continuo, estendere al 100% la deducibilità delle spese di formazione
11/12/2013
Parte il conto alla rovescia per l'obbligo di aggiornamento della
competenza professionale per tutti i professionisti che esercitano
una professione per la quale sia necessaria l'iscrizione ad un
Ordine o Collegio, previsto dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.
137. Come è ormai noto, infatti, l'obbligo di aggiornamento
decorrerà a partire dall'1 gennaio 2014 e le principali professioni
tecniche si sono adeguate, pubblicando i rispettivi
regolamenti.
Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua comporterà un illecito disciplinare. I professionisti saranno, dunque, obbligati a sostenere nuove spese per la partecipazione ai corsi che, come previsto dal comma 5, art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) potranno essere portate in detrazione solo nella misura del 50% del loro ammontare, stabilendo con ciò un principio di parziale (e non completa) inerenza di tali spese alla formazione del reddito d'esercizio.
La Rete delle Professioni Tecniche ha però rilevato che la presunzione di parziale inerenza non sembra potersi applicare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 del D.P.R. 137/2012, per due importanti ragioni:
Per tali motivi è partita la proposta della Rete delle Professioni Tecniche di rendere totale la deducibilità delle spese relative ai corsi di formazione integrando il comma 5 dell'art.54 con l'aggiunta del seguente testo: "Fatto salvo quanto indicato nel precedente capoverso, sono considerate integralmente deducibili le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R. 137/2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno".
Come precisato nella proposta di modifica, in questo modo di garantirebbe il superamento dell'attuale incoerenza tra la presunzione di parziale inerenza delle spese di formazione obbligatoria, sancita dal comma 5 dell'art 54 del D.P.R. 917/1986, e invece la dimostrata ed oggettiva integrale inerenza delle stesse rispetto all'attività professionale esercitata che dovrebbero, quindi, essere totalmente dedotte nella formazione del reddito di esercizio e non solo nella misura del 50%.
In allegato il documento predisposto dalla Rete delle Professioni Tecniche.
© Riproduzione riservata
Il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua comporterà un illecito disciplinare. I professionisti saranno, dunque, obbligati a sostenere nuove spese per la partecipazione ai corsi che, come previsto dal comma 5, art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) potranno essere portate in detrazione solo nella misura del 50% del loro ammontare, stabilendo con ciò un principio di parziale (e non completa) inerenza di tali spese alla formazione del reddito d'esercizio.
La Rete delle Professioni Tecniche ha però rilevato che la presunzione di parziale inerenza non sembra potersi applicare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 del D.P.R. 137/2012, per due importanti ragioni:
- la prima fa riferimento proprio all'obbligo di formazione per i professionisti, che configurandosi come condizione necessaria per l'esercizio della professione, crea un imprescindibile ed oggettivo nesso funzionale (inerenza) tra le spese sostenute per la partecipazione ai corsi ed il percepimento dei compensi di natura professionale;
- la seconda concerne, la limitata discrezionalità nella scelta che il professionista può effettuare, in quanto solo i corsi organizzati dagli Ordini o accreditati dai consigli nazionali sono valevoli ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Per tali motivi è partita la proposta della Rete delle Professioni Tecniche di rendere totale la deducibilità delle spese relative ai corsi di formazione integrando il comma 5 dell'art.54 con l'aggiunta del seguente testo: "Fatto salvo quanto indicato nel precedente capoverso, sono considerate integralmente deducibili le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R. 137/2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno".
Come precisato nella proposta di modifica, in questo modo di garantirebbe il superamento dell'attuale incoerenza tra la presunzione di parziale inerenza delle spese di formazione obbligatoria, sancita dal comma 5 dell'art 54 del D.P.R. 917/1986, e invece la dimostrata ed oggettiva integrale inerenza delle stesse rispetto all'attività professionale esercitata che dovrebbero, quindi, essere totalmente dedotte nella formazione del reddito di esercizio e non solo nella misura del 50%.
In allegato il documento predisposto dalla Rete delle Professioni Tecniche.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata