Aggiudicazione servizi di architettura e di ingegneria: Un nostro sondaggio
06/04/2011
Il prossimo 8 giugno, tra circa due mesi, entrerà in vigore
il Regolamento n. 207/2010 del Codice dei contratti e per
l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria,
se non ci sarà una modifica legislativa, l'unico criterio di
affidamento dovrebbe essere quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa che è il criterio attraverso il quale la scelta del
professionista che si aggiudica la gara viene effettuata, così come
previsto dall'articolo 84 del Codice dei contratti, da una
commisione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante
con la precisazione che di norma i commissari sono selezionati tra
i funzionari della stazione appaltante stessa e soltanto nel caso
di accertata carenza in organico sono scelti, sempre dalla stazione
appaltante, all'esterno.
Su tale problema e sul fatto che tale procedura, così come adesso è codificata, sia la più corretta al fine di garantire la trasparenza della procedura stessa, la velocità dell'aggiudicazione e la qualità del progetto, la redazione di www.lavoripubblici.it ha messo in cantiere un sondaggio che da oggi al prossimo 8 giugno sarà posizionato stabilmente nella home ed a cui potranno rispondere una volta soltanto tutti coloro che vorranno manifestare la propria opinione.
I risultati del sondaggio sono visibili da tutti nella home di www.lavoripubblici.it e saranno inviati al Consigli nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geologi ed all'Oice.
In verità, nei giorni scorsi, il dibattito sull'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria è nato successivamente al fatto che il disegno di legge relativo alle “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” approvato alla Camera dei deputati ed in atto in corso di approvazione al Senato, all'articolo 13 contiene una norma per mezzo della quale sia possibile innalzare la soglia dei 100.000 al di sotto della quale i servizi di architettura e di ingegneria possono essere affidati con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti, all'attuale soglia comunitaria di 193.000 euro.
Su tale possibilità si è colto il manifesto disaccordo dell'Oice che rappresenta gli interessi delle Società di ingegneria mentre il Presidente del Consiglio nazionale degli architetti Leopoldo Freyrie con un intervento abbastanza equilibrato ha dichiarato che “non è un problema di soglia ma di metodo” ed ha, giustamente, evidenziato che il problema non è legato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ma al numero di partecipanti ed alla predisposizione degli elenchi dei professionisti che sono alla base della stessa.
Sul problema relativo all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria è intervenuto, lunedì scorso, con un comunicato stampa il Consiglio nazionale degli architetti paesaggisti, conservatori e restauratori proponendo un tavolo di concertazione con lo scopo di “proporre un ridisegno razionale ed equilibrato delle norme che rendano rapidi ed efficienti le procedure di assegnazione di incarichi pubblici di progettazione” per far si che il delicato argomento dell'affidamento di appalti e servizi di architettura ed ingegneria venga trattato organicamente con apposite leggi tematiche e non con provvedimenti che riguardano più settori, spesso slegati tra loro, come il DDL "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali" e le "Norme per la tutela della libertà d'impresa". Sull’argomento è, anche, intervenuto Rino la Mendola Presidente del Dipartimento Lavori Pubblici schierandosi a favore del Concorso di progettazione ritenendolo l'unico strumento su cui si foda la qualità del progetto.
Concordiamo, in via teorica con Rino La mendola ma ciò potrà verificarsi soltanto con la modifica sostanziale delle norme relative ai concorsi di progettazione poiché in atto gli Enti appaltanti, utilizzando la definizione di cui all’articolo 91, comma 5 del codice dei contratti, riproposta nell’articolo 252, comma 3 del Regolamento n. 270/2010, sono obbligati ad utilizzare il Concorso di progettazione soltanto nel caso di progettazioni di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico.
Per altro occorrerebbe, anche, modificare tutte quelle norme relative ai concorsi stessi ed alle commissioni giudicatrici così come in atto sono, in atto, codificate dal Codice e dal Regolamento rendendole più semplici ed utilizzabili quasi alla stregua degli altri criteri di aggiudicazione.
Nei prossimi giorni la redazione di www.lavoripubblici.it porrà ad alcuni rappresentanti dei Consigli nazionali degli architetti, degli Ingegneri e dei geologi ed all'Oice le seguenti cinque domande:
Per partecipare al nostro sondaggio on line
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Su tale problema e sul fatto che tale procedura, così come adesso è codificata, sia la più corretta al fine di garantire la trasparenza della procedura stessa, la velocità dell'aggiudicazione e la qualità del progetto, la redazione di www.lavoripubblici.it ha messo in cantiere un sondaggio che da oggi al prossimo 8 giugno sarà posizionato stabilmente nella home ed a cui potranno rispondere una volta soltanto tutti coloro che vorranno manifestare la propria opinione.
I risultati del sondaggio sono visibili da tutti nella home di www.lavoripubblici.it e saranno inviati al Consigli nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geologi ed all'Oice.
In verità, nei giorni scorsi, il dibattito sull'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria è nato successivamente al fatto che il disegno di legge relativo alle “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” approvato alla Camera dei deputati ed in atto in corso di approvazione al Senato, all'articolo 13 contiene una norma per mezzo della quale sia possibile innalzare la soglia dei 100.000 al di sotto della quale i servizi di architettura e di ingegneria possono essere affidati con una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti, all'attuale soglia comunitaria di 193.000 euro.
Su tale possibilità si è colto il manifesto disaccordo dell'Oice che rappresenta gli interessi delle Società di ingegneria mentre il Presidente del Consiglio nazionale degli architetti Leopoldo Freyrie con un intervento abbastanza equilibrato ha dichiarato che “non è un problema di soglia ma di metodo” ed ha, giustamente, evidenziato che il problema non è legato alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ma al numero di partecipanti ed alla predisposizione degli elenchi dei professionisti che sono alla base della stessa.
Sul problema relativo all'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria è intervenuto, lunedì scorso, con un comunicato stampa il Consiglio nazionale degli architetti paesaggisti, conservatori e restauratori proponendo un tavolo di concertazione con lo scopo di “proporre un ridisegno razionale ed equilibrato delle norme che rendano rapidi ed efficienti le procedure di assegnazione di incarichi pubblici di progettazione” per far si che il delicato argomento dell'affidamento di appalti e servizi di architettura ed ingegneria venga trattato organicamente con apposite leggi tematiche e non con provvedimenti che riguardano più settori, spesso slegati tra loro, come il DDL "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali" e le "Norme per la tutela della libertà d'impresa". Sull’argomento è, anche, intervenuto Rino la Mendola Presidente del Dipartimento Lavori Pubblici schierandosi a favore del Concorso di progettazione ritenendolo l'unico strumento su cui si foda la qualità del progetto.
Concordiamo, in via teorica con Rino La mendola ma ciò potrà verificarsi soltanto con la modifica sostanziale delle norme relative ai concorsi di progettazione poiché in atto gli Enti appaltanti, utilizzando la definizione di cui all’articolo 91, comma 5 del codice dei contratti, riproposta nell’articolo 252, comma 3 del Regolamento n. 270/2010, sono obbligati ad utilizzare il Concorso di progettazione soltanto nel caso di progettazioni di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico.
Per altro occorrerebbe, anche, modificare tutte quelle norme relative ai concorsi stessi ed alle commissioni giudicatrici così come in atto sono, in atto, codificate dal Codice e dal Regolamento rendendole più semplici ed utilizzabili quasi alla stregua degli altri criteri di aggiudicazione.
Nei prossimi giorni la redazione di www.lavoripubblici.it porrà ad alcuni rappresentanti dei Consigli nazionali degli architetti, degli Ingegneri e dei geologi ed all'Oice le seguenti cinque domande:
- Per estendere la possibilità di utilizzare il concorso di progettazione, ritiene corretto modificare le norme relative alla necessità di bandire un concorso di progettazione aggiungendo il caso in cui l'Ente appaltante abbia la necessità di valutare più soluzioni tecnico-progettuali?
- Quali modifiche introdurrebbe per velocizzare i concorsi di progettazione?
- Ritiene che per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura la direttiva 2004/18/CE prescriva come unico criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa o la scelta di utilizzare tale unico criterio sia stata autonoma del legislatore italiano?
- Per gli affidamenti sotto la soglia comunitaria, ritiene che nel caso si possa utilizzare nuovamente il criterio del prezzo più basso, sia possibile l'esclusione automatica delle offerte anomale trovando, anche, un meccanismo che riesca a limitare i ribassi ?
- Ritiene trasparente l'attuale sistema di aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?
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A cura di Paolo
Oreto
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