Al via la stagione Ici 2010: Ultimi giorni per l'acconto
15/06/2010
Mercoledì 16 giugno è l'ultimo giorno utile per pagare, senza
sanzioni, la prima rata dell'Ici 2010. L'imposta comunale sugli
immobili, diventata ormai un ricordo per le abitazioni adibite ad
abitazione principale (a meno che non siano case di lusso),
interessa ancora molti contribuenti e può essere pagata in due
tempi: l'acconto, da versare entro il 16 giugno, e il saldo, con
scadenza 16 dicembre.
Chi è "toccato"dall'esenzione e chi no
L'esenzione più importante, naturalmente, è quella relativa all'abitazione principale (decreto legge 93/2008), che lascia però fuori gli immobili di lusso, accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Si tratta, in pratica, di abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio artistico e storico. Rimane invariato, invece, per essi, il diritto ad usufruire della detrazione prevista per la casa di effettiva residenza, pari a 103,29 euro in via ordinaria, ma il Comune può decidere di maggiorare lo sconto.
Niente Ici, inoltre, nei limiti stabiliti dall'ente locale, per cantine, box, posti auto e pertinenze connesse all'appartamento che non sconta il tributo.
Le amministrazioni hanno, infatti, margini di autonomia ("potestà regolamentare") nell'applicazione dell'imposta (articolo 59 del Dlgs 446/1997). Possono, ad esempio, con propria delibera, decidere di equiparare altri tipi di fabbricati alle abitazioni principali, stabilire termini diversi per i versamenti in situazioni particolari, concedere agevolazioni per chi recupera immobili inagibili o installa impianti ad energia rinnovabile, possono, infine, esentare dall'imposta il proprietario che concede gratuitamente l'uso dell'immobile a un parente (stabilendo il grado di parentela) che, a sua volta, lo utilizza come residenza abituale ed effettiva.
Ancora niente Ici per l'ex abitazione principale, non affittata, di anziani e disabili che risiedono attualmente in case di riposo o istituti di cura.
Stesso trattamento per i separati e i divorziati proprietari non assegnatari dell'immobile coniugale, a meno che non siano in possesso di un altro appartamento, nello stesso comune, utilizzato come "prima" casa.
Tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili sono:
E' l'ora dei conti
Calcolare l'ammontare dell'acconto Ici è semplice. Il punto di partenza è la base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale del bene, rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti che si differenziano in base al tipo di immobile:
A questo punto, l'importo ottenuto, ovvero l'imponibile, deve essere moltiplicato per l'aliquota Ici stabilita dal Comune, aliquota che può oscillare tra il 4 e il 7 per mille, raggiungendo quota 9 per mille in caso di appartamenti tenuti sfitti.
Il quantum da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% della somma ottenuta diminuita delle detrazioni previste.
Comunque, per determinare l'acconto il calcolo è ancora più semplice: basta dividere per due l'imposta totale dovuta per il 2009, sempre che l'immobile sia stato posseduto per l'intero anno; altrimenti, occorre rapportare quanto versato ai 12 mesi e pagarne la metà. A dicembre, con il saldo, si rifaranno i conti secondo l'aliquota stabilita dall'amministrazione comunale per il 2010 e si provvederà al conguaglio.
Doppia chance di pagamento
Il modo più pratico per versare l'acconto è senz'altro il modello F24, che consente di pagare in un sol colpo l'Ici per immobili situati in comuni diversi e di compensare l'imposta con altri tributi, compresi i crediti Irpef. L'F24 può essere inoltrato attraverso banche convenzionate, agenzie postali, agenti della riscossione o per via telematica, modalità, quest'ultima, obbligatoria per i soggetti Iva. In caso la compensazione portasse a un importo da versare pari a zero, il modello va ugualmente presentato.
Questi i codici tributo da indicare secondo le tipologie:
In alternativa, i contribuenti possono sempre ricorrere al tradizionale bollettino rosa, da utilizzare presso gli uffici postali, le banche convenzionate e gli agenti della riscossione.
La sanzione prevista per il tardivo o mancato pagamento è pari al 30% dell'imposta dovuta. Se poi il contribuente regolarizza la sua posizione entro 30 giorni dalla scadenza tramite il ravvedimento "breve", per chiudere i conti è sufficiente un dodicesimo della sanzione ordinaria (2,5% dell'imposta non versata).
Fonte: www.nuovofiscooggi.it
© Riproduzione riservata
Chi è "toccato"dall'esenzione e chi no
L'esenzione più importante, naturalmente, è quella relativa all'abitazione principale (decreto legge 93/2008), che lascia però fuori gli immobili di lusso, accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Si tratta, in pratica, di abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio artistico e storico. Rimane invariato, invece, per essi, il diritto ad usufruire della detrazione prevista per la casa di effettiva residenza, pari a 103,29 euro in via ordinaria, ma il Comune può decidere di maggiorare lo sconto.
Niente Ici, inoltre, nei limiti stabiliti dall'ente locale, per cantine, box, posti auto e pertinenze connesse all'appartamento che non sconta il tributo.
Le amministrazioni hanno, infatti, margini di autonomia ("potestà regolamentare") nell'applicazione dell'imposta (articolo 59 del Dlgs 446/1997). Possono, ad esempio, con propria delibera, decidere di equiparare altri tipi di fabbricati alle abitazioni principali, stabilire termini diversi per i versamenti in situazioni particolari, concedere agevolazioni per chi recupera immobili inagibili o installa impianti ad energia rinnovabile, possono, infine, esentare dall'imposta il proprietario che concede gratuitamente l'uso dell'immobile a un parente (stabilendo il grado di parentela) che, a sua volta, lo utilizza come residenza abituale ed effettiva.
Ancora niente Ici per l'ex abitazione principale, non affittata, di anziani e disabili che risiedono attualmente in case di riposo o istituti di cura.
Stesso trattamento per i separati e i divorziati proprietari non assegnatari dell'immobile coniugale, a meno che non siano in possesso di un altro appartamento, nello stesso comune, utilizzato come "prima" casa.
Tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili sono:
- i proprietari di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, a meno che non rientrino nelle categorie esentate dalla legge 93/2008;
- i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- i locatari in leasing;
- i concessionari di aree demaniali.
E' l'ora dei conti
Calcolare l'ammontare dell'acconto Ici è semplice. Il punto di partenza è la base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale del bene, rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti che si differenziano in base al tipo di immobile:
- 140 per il gruppo catastale B (scuole, biblioteche, uffici pubblici, ecc.);
- 100 per i gruppi catastali A (abitazioni)e C (magazzini, laboratori, box, ecc.), escluse le categorie A/10 e C/1;
- 50 per gli immobili classificati nel gruppo D (alberghi, teatri, capannoni, ecc.) e quelli della categoria A/10 (uffici e studi privati);
- 34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
A questo punto, l'importo ottenuto, ovvero l'imponibile, deve essere moltiplicato per l'aliquota Ici stabilita dal Comune, aliquota che può oscillare tra il 4 e il 7 per mille, raggiungendo quota 9 per mille in caso di appartamenti tenuti sfitti.
Il quantum da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% della somma ottenuta diminuita delle detrazioni previste.
Comunque, per determinare l'acconto il calcolo è ancora più semplice: basta dividere per due l'imposta totale dovuta per il 2009, sempre che l'immobile sia stato posseduto per l'intero anno; altrimenti, occorre rapportare quanto versato ai 12 mesi e pagarne la metà. A dicembre, con il saldo, si rifaranno i conti secondo l'aliquota stabilita dall'amministrazione comunale per il 2010 e si provvederà al conguaglio.
Doppia chance di pagamento
Il modo più pratico per versare l'acconto è senz'altro il modello F24, che consente di pagare in un sol colpo l'Ici per immobili situati in comuni diversi e di compensare l'imposta con altri tributi, compresi i crediti Irpef. L'F24 può essere inoltrato attraverso banche convenzionate, agenzie postali, agenti della riscossione o per via telematica, modalità, quest'ultima, obbligatoria per i soggetti Iva. In caso la compensazione portasse a un importo da versare pari a zero, il modello va ugualmente presentato.
Questi i codici tributo da indicare secondo le tipologie:
- 3901 - Ici per abitazione principale
- 3902 - Ici per terreni agricoli
- 3903 - Ici per aree fabbricabili
- 3904 - Ici per altri fabbricati
- 3906 - Ici – Interessi
- 3907 - Ici - Sanzioni
In alternativa, i contribuenti possono sempre ricorrere al tradizionale bollettino rosa, da utilizzare presso gli uffici postali, le banche convenzionate e gli agenti della riscossione.
La sanzione prevista per il tardivo o mancato pagamento è pari al 30% dell'imposta dovuta. Se poi il contribuente regolarizza la sua posizione entro 30 giorni dalla scadenza tramite il ravvedimento "breve", per chiudere i conti è sufficiente un dodicesimo della sanzione ordinaria (2,5% dell'imposta non versata).
Fonte: www.nuovofiscooggi.it
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