Aliquota Iva al 21 per cento: prime istruzioni delle Entrate
19/09/2011
Sulla Gazzetta ufficiale n. 216 del 16 settembre scorso è stata
pubblicata la legge 14 settemre 2011, n. 148 recante “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari.”.
Da sabato 17 settembre, quindi, l’Iva ordinaria passa dal 20 al 21 % e l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con un comunicato stampa con cui fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota.
Nel Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.
© Riproduzione riservata
Da sabato 17 settembre, quindi, l’Iva ordinaria passa dal 20 al 21 % e l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con un comunicato stampa con cui fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota.
Nel Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.
A cura di Gabriele
Bivona
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