Ambito di intervento dell’Autorità Nazionale
09/05/2017
Con il comunicato del 27 aprile 2017, l’Anac richiama l’attenzione sul proprio perimetro di intervento ed evidenziare, contemporaneamente, le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito attività di vigilanza o verifica, in quanto l’oggetto è estraneo alle competenze assegnate dalla legge Anac stessa. Il comunicato nasce con il duplice scopo di evitare che si producano nei soggetti richiedenti aspettative circa un intervento o una soluzione da parte dell’Anac su questioni chiaramente inconferenti e che la valutazione di tali richieste, comunque necessaria, possa rallentare l’attività istruttoria sulle questioni che invece sono di pertinenza dell’Autorità.
Nel comunicato, l’Anac precisa che le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente dell’ufficio mentre segnalazioni anonime relative a fatti di particolare rilevanza o gravità e che presentano informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza; rammenta, inoltre, che sono considerate anonime le segnalazioni che non recano alcuna sottoscrizione, che recano una sottoscrizione illeggibile o che pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano comunque di individuarlo o di identificarlo con certezza.
A titolo esemplificativo, l’Anac evidenzia che sono di propria competenza le segnalazioni aventi ad oggetto:
- i contratti pubblici, finalizzate al controllo sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati, e l’attività di precontenzioso, secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016;
- i piani e le misure anticorruzione, per il controllo sull’applicazione e sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società/enti in controllo o a partecipazione pubblica, in particolare per la verifica dell’avvenuta adozione e dell’efficacia del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- gli obblighi di trasparenza assicurati mediante la pubblicazione, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei dati, documenti, e informazioni richiesti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016;
- gli incarichi e l’imparzialità dei pubblici funzionari, per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013, sulle ipotesi di c.d. “pantouflage”, di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sull’imparzialità/conflitti di interesse dei pubblici funzionari e sull’adozione e sul rispetto dei codici di comportamento;
- le segnalazioni di “whistleblower”, per la trattazione di eventuali illeciti segnalati da dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54, co. 4-bis, del d.lgs. 165/2001, secondo le indicazioni di fornite dall’Anac con le linee guida contenute nella determinazione 6/2015.
Al fine, poi, di chiarire più puntualmente le ipotesi di manifesta incompetenza l’Anac segnala, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di segnalazioni che non saranno prese in considerazione:
- A. Segnalazioni di fatti o comportamenti tese all’accertamento di responsabilità esclusivamente penali e/o erariali e sulle quali non sussistono profili di competenza dell’Autorità. In tali casi è necessario rivolgersi all’Autorità giudiziaria e/o alla Corte dei conti competenti per territorio.
- B. Segnalazioni riguardanti presunti illeciti commessi da magistrati, per le quali è competente la Procura distrettuale ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale.
- C. Richieste di annullamento di procedure selettive o concorsuali di esclusiva competenza del giudice amministrativo ovvero segnalazioni inerenti la mera valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedure stesse.
- D. Irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione dei casi di inconferibilità o incompatibilità o della violazione dei doveri di imparzialità dei pubblici funzionari.
- E. Segnalazioni di mere disfunzioni organizzative o rivendicazioni sindacali (ad esempio, mancata attuazione di accordi contrattuali riguardanti il personale, mancato riconoscimento di progressioni di carriera o di emolumenti).
- F. Casi di malasanità non connessi a processi di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture (ad esempio, segnalazioni riguardanti cure sanitarie ritenute inadeguate).
- G. Casi di mero assenteismo dal lavoro.
- H. Segnalazioni di presunti conflitti politico-istituzionali all’interno di enti e istituzioni.
- I. Controversie di carattere esclusivamente personale quali, a mero titolo esemplificativo, quelle connesse a successioni, eredità, testamenti, proprietà mobiliari/immobiliari.
- J. Segnalazioni riguardanti anomalie nella gestione di istituti di credito o finanziari.
- K. Segnalazioni concernenti abusi edilizi commessi da privati.
- L. Questioni inerenti l’aumento delle tariffe alle utenze per i servizi pubblici locali quale conseguenza di presunte diseconomicità degli affidamenti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: