Anac: Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32
di Redazione tecnica - 07/01/2021
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha, recentemente comunicato che restano invariate le modalità operative per la pubblicazione e la trasmissione, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 6 novembre 2012, n. 190, dei dati riguardanti il 2020, come indicato nella Deliberazione ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016.
Obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto
Ricordiamo che le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, devono:
- trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it , compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it , non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012;
- pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
Invariati nel 2021 gli obblighi di counicazione
Restano invariati per il 2021 gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n.39 del 20 gennaio 2016. In particolare, le Amministrazioni devono pubblicare tutte le informazioni di cui all’articolo 3 e 4 della suddetta Deliberazione secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).
Valide le vigenti specifiche tecniche
Rimangono quindi valide sia le specifiche tecniche per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione dei dati entro il 31 gennaio 2021 sia quelle di pubblicazione dei dati (formato XSD).
L’ANAC coglie l’occasione per ricordare che i file XML da pubblicare, contenenti i dati del 2020, dovranno essere conformi all'ultima versione degli schema XSD (vedi sezione 'Specifiche XSD' della pagina "Servizi online - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32" dove sono disponbili, anche, maggiori informazioni sul servizio.
Segui lo Speciale Codice dei contratti
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
- Tag: