Anac e Varianti in corso d’opera: Comunicato del Presidente
22/09/2014
Con un comunicato del 17 settembre 2014 Raffaele Cantone,
presidente dell’Anc (Autorità nazionale anticorruzione), in
riferimento all’obbligo della trasmissione delle varianti in
corso d’opera di cui all’articolo 37del decreto-legge n.
90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014, formula alcune
indicazioni al fine di standardizzare gli adempimenti a carico
delle stazioni appaltanti e di consentire un avanzamento spedito
dell’attività istruttoria da parte dell’ANAC.
Il comunicato in 4 differenti paragrafi interviene dettagliatamente definendo:
Nel dettaglio nel comunicato viene precisato che la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:
La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione della variante.
L’intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).
In applicazione, poi, dell’art. 6 comma 9 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti sono, comunque, tenute a trasmettere all’ANAC- Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all’art. 37 comma 1 del decreto-legge n. 90 convertito dalla legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) nei seguenti casi:
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Il comunicato in 4 differenti paragrafi interviene dettagliatamente definendo:
- la documentazione da inviare ai sensi del comma 1 dell’art. 37 Legge n. 114/2014
- il coordinamento con previgenti obblighi di Comuncazione all’Osservatorio
- l’ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione ai sensi dell’art. 37, comma 1 della legge n. 114/2014
- l’organo competente per la trasmissione della documentazione di variante all’ANAC
Nel dettaglio nel comunicato viene precisato che la perizia di variante trasmessa dovrà comprendere inderogabilmente i seguenti atti:
- tutti i documenti tecnici utili a comprendere il contenuto e l’entità delle modifiche apportate al progetto;
- il quadro comparativo, da intendersi come computo metrico estimativo di raffronto;
- l’atto di sottomissione o atto aggiuntivo;
- i verbali di concordamento nuovi prezzi, se presenti;
- la relazione del Direttore dei lavori ex art. 161 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
La relazione del Responsabile del procedimento deve avere i contenuti minimi previsti dall’art. 161, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 207/2010. L’atto di validazione richiesto si intende riferito al progetto esecutivo.
In aggiunta a quanto previsto dalla norma, deve essere altresì trasmesso all’ANAC il provvedimento di approvazione della variante.
L’intera documentazione deve essere inviata al protocollo dell’ANAC-Vigilanza Contratti Pubblici su supporto informatico (CD).
In applicazione, poi, dell’art. 6 comma 9 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti sono, comunque, tenute a trasmettere all’ANAC- Vigilanza Contratti Pubblici la documentazione di cui all’art. 37 comma 1 del decreto-legge n. 90 convertito dalla legge n. 114/2014 ove ricorrano le condizioni di legge (importo a base d’asta superiore alla soglia comunitaria; importo della variante superiore al 10% dell’importo contrattuale) nei seguenti casi:
- nel caso in cui il superamento del 10% è determinato dalla concorrenza di più tipologie di variante, purchè almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132 comma 1 lett. b e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1 lett. c e 205 del Codice dei contratti pubblici);
- nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l’effettuazione di lavori e l’importo di questi ultimi sia superiore alla soglia comunitaria;
- per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
- per le varianti plurime relative ad un medesimo appalto, qualora il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10%.
A cura di gabriele
Bivona
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