Antimafia: Nelle Opere pubbliche dal 14 agosto saranno operative le "white list"

20/08/2013

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio u. s. del D.P.C.M. 18 aprile 2013, è divenuto operativo l’istituto delle “white list” previsto dalla legge “anticorruzione” (l.6 novembre 2012,n.190), ma correlato al sistema delle verifiche antimafia da parte delle prefetture.
Infatti, l’articolo 1, commi da 52 a 57 di tale legge, prevede, in via generale, gli elenchi, da istituire presso le prefetture, di imprese operanti in settori di attività particolarmente esposte all'azione della malavita organizzata, da sottoporre a controlli periodici da parte delle prefetture medesime.
La norma stessa indica i settori economici considerati maggiormente a rischio, elencandoli in modo tassativo. Si tratta delle seguenti attività, che si pongono tutte “a valle” dell’aggiudicazione degli appalti:
  • a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  • b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  • c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • e) noli a freddo di macchinari;
  • f) fornitura di ferro lavorato;
  • g) noli a caldo;
  • h) autotrasporti per conto terzi;
  • i) guardiania dei cantieri.
L'elencazione sopra indicata può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quelli della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, dell'Economia e Finanze.
Ai fini della operatività degli elenchi, la legge demandava ad un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la definizione delle modalità per la loro istituzione e aggiornamento. Come detto precedentemente, il D.P.C.M. è stato pubblicato il 15 luglio u. s. ed è entrato in vigore il 14 agosto.

Modalità degli elenchi - Il D.P.C.M. stabilisce che l’elenco delle imprese presso ogni Prefettura è unico ed articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate nella legge n.190/2012.
L’iscrizione è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:
a) assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;
b) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 3, del Codice antimafia.
In sostanza la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione all’elenco equivale al contenuto della informazione antimafia liberatoria.
L’efficacia dell’iscrizione ha una durata di dodici mesi, salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche.

Procedimento di iscrizione - L’iscrizione è conseguita a seguito di istanza presentata, anche per via telematica, dal titolare o rappresentante legale dell’impresa interessata e di verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati, effettuata dalla Prefettura mediante consultazione della Banca dati nazionale unica. Qualora da tale consultazione emerga che l’impresa non è tra i soggetti censiti, ovvero che gli accertamenti antimafia a suo carico siano stati effettuati in data anteriore a dodici mesi, ovvero emerga l’esistenza di una delle situazioni indizianti di cui al Codice antimafia, la Prefettura effettua ulteriori verifiche, ai fini dell’iscrizione o del diniego della stessa.
In ogni caso il termine per la conclusione del procedimento d’iscrizione è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.
Le imprese iscritte negli elenchi hanno l’obbligo di comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli organi sociali, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di stipula dell’atto che determina tali modifiche. L’eventuale accertamento del mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione determina la cancellazione dall’elenco.
A questo proposito si osserva che né la legge, né il decreto di attuazione fanno riferimento alle modifiche relative ai direttori tecnici delle imprese. Poiché il contenuto della verifica che la Prefettura effettua ai fini dell’iscrizione negli elenchi equivale a quella relativa al rilascio dell’informazione antimafia e che, come si vedrà, gli effetti dell’iscrizione sono i medesimi dell’informazione stessa, si ritiene che la lacuna legislativa vada colmata facendo riferimento alle norme del Codice antimafia che comprendono il direttore tecnico tra i soggetti da sottoporre a verifica ai fini dell’informazione prefettizia. Si ritiene pertanto che le imprese iscritte negli elenchi dovranno comunicare alla Prefettura anche le variazioni relative ai direttori tecnici, ove esistenti nell’organizzazione aziendale.

Aggiornamento degli elenchi e verifiche - Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell’iscrizione, l’impresa comunica l’interesse a permanere nell’elenco, eventualmente anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è iscritta. La Prefettura accerta il permanere delle condizioni previste per l’iscrizione.
In ogni caso la Prefettura ha la potestà di procedere in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni necessarie per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco. In caso di accertamento negativo dispone la cancellazione dall’elenco, provvedendo ad aggiornare anche la Banca dati nazionale.

Effetti dell’iscrizione negli elenchi - Il decreto stabilisce l’equipollenza dell’iscrizione negli elenchi con l’informazione antimafia. Infatti, ai sensi della legge n. 190/2012, l’informazione prefettizia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell’elenco per l’esercizio delle attività per cui è stata disposta l’iscrizione. Ciò significa che, laddove sia prevista l'informazione prefettizia ai fini della stipula di contratti derivanti da una delle attività economiche sopra indicate, ovvero ai fini dell'autorizzazione, quando tali attività vengano espletate in subappalto, l'iscrizione nelle "white list" la rende superflua. Questo si verifica, ad esempio, negli affidamenti di lavori nei territori in cui siano in vigore protocolli di legalità che estendono l'obbligo di acquisire l'informazione prefettizia per i subcontratti relativi alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dall'importo del subcontratto stesso.

Pubblicazione degli elenchi - Gli elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna Prefettura, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Si ricorda che l’art.9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 ha dato attuazione al principio di trasparenza dell’attività amministrativa ribadito dalla legge “anticorruzione”, stabilendo l’obbligo, per le amministrazioni medesime, di istituire nella home page dei propri siti informatici una sezione, pienamente accessibile a tutti, nella quale inserire tutte le informazioni e i documenti che devono essere pubblicati per legge.
Nella stessa sezione le Prefetture pubblicano anche l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.
Attraverso il sito istituzionale della Prefettura competente, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all’acquisizione della documentazione antimafia verificano le eventuali iscrizioni nell’elenco, iscrizioni che, come detto in precedenza, producono gli stessi effetti della informazione.

Norme transitorie - Il decreto regola il passaggio dalla disciplina delle “white list” prevista da normative speciali alla nuova disciplina generale, prevedendo l’inserimento d’ufficio dell’impresa iscritta in uno degli elenchi istituiti sulla base di disposizioni previgenti, nel nuovo elenco costituito presso la Prefettura ai sensi del decreto medesimo. L’inserimento avviene nella sezione di attività corrispondente a quella nella quale l'impresa era precedentemente iscritta ed ha validità per il periodo residuo di efficacia dell’iscrizione conseguita. Resta salva, ovviamente, la comunicazione da parte dell’impresa di mancato interesse alla nuova iscrizione, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Viene peraltro precisato che gli elenchi istituiti ai sensi della normativa sulla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (art. 5-bis del D.L. n. 74/2012) mantengono la loro efficacia limitatamente ai settori di attività, ulteriori rispetto a quelli elencati dalla legge n. 190/2012, individuati con ordinanza del Presidente della Regione in qualità di Commissario straordinario, ai sensi dello stesso art. 5-bis citato.

Fonte: www.ance.it

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Documenti Allegati

D.P.C.M. 18/04/2013

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