Antimafia: Operativa la Banca dati nazionale
27/01/2015
Il Ministero dell'Interno ha comunicato che dal 22 gennaio 2015
è in funzione la Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia prevista dal codice antimafia di cui al Decreto
legislativo 06/09/2011, n. 159/2011.
Le Modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono già state disciplinate con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/10/2014, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015 (leggi news).
La Banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il Ministero dell'Interno, la DIA (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria.
© Riproduzione riservata
Le Modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono già state disciplinate con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/10/2014, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015 (leggi news).
La Banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il Ministero dell'Interno, la DIA (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria.
A cura di Ilenia
Cicirello
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