Antincendio: in Gazzetta la Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane

02/11/2015

OK alla regola tecnica di prevenzione incendi, comprensiva di appendice tecnica, per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

È stato, infatti, approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30/10/2015, n. 253 il Decreto Ministero dell'Interno 21 ottobre 2015 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane". Il decreto è stato approvato al fine di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane, in modo da:
  • a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;
  • b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l'incendio, nell'ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
  • c) garantire la stabilità delle strutture portanti;
  • e) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
  • f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, dovranno essere adeguate alla nuova normativa secondo le seguenti scadenze: a) entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto:
  • 1) regola tecnica di cui all'art. 3:
    capo VIII - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio: escluso il punto 6 del capo VIII.1;
  • 2) allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988:
    4.5. Segnalazioni;
    6.1. Impianti termici;
    6.2.1. Impianti di spegnimento incendi: limitatamente al punto 6.2.1.1. lettera b);
    6.2.4. Impianti di illuminazione di sicurezza: limitatamente al primo capoverso;
    6.3. Cavi di alimentazione: limitatamente al primo capoverso;
    7.1.3. Impianti di illuminazione di sicurezza: limitatamente all'impianto di illuminazione ordinaria;
    8. Segnalazioni;

b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto per i seguenti punti dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988:
6.2.2. Impianti di rivelazione e segnalazione incendi;
6.2.3. Impianti di allarme;
6.2.5. Fonti di energia per gli impianti elettrici di emergenza;
6.2.7.;
6.3.1. Apparecchi di illuminazione;
7.1.2. Impianti di allarme;
7.1.4. Fonti di energia per gli impianti di emergenza;
7.1.5. Apparecchi di illuminazione.

c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto per i seguenti punti dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988:
4.3. Impianti di protezione dei tratti e/o delle aree protette;
6.2.1.1. Impianti di spegnimento incendi: escluso il punto 6.2.1.1. lettera b);
6.2.1.2. Impianti di spegnimento incendi;
6.3. Cavi di alimentazione;
7.4. Impianti elettrici.

d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto per i restanti punti dell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988.

In alternativa a quanto previsto l'adeguamento può essere effettuato per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza:
  • a) entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, è presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera a), nonché il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che riporta la descrizione di tutti i singoli lotti di adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa autonomia antincendio rispetto al resto della struttura da adeguare, la sua ubicazione nonché le modalità di gestione della sicurezza e delle emergenze;
  • b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto è presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti pari almeno al 30% dell'intera metropolitana;
  • c) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto è presentata al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti pari almeno al 60% dell'intera metropolitana;
  • d) entro sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto è presentata al Comando la segnalazione certificata attestante il completo adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti nell'allegato al decreto del Ministro dei trasporti dell'11 gennaio 1988, di lotti pari al 100% dell'intera metropolitana.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     


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