Antincendio: in vigore il 12 settembre 2010 le nuove regole tecniche per le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq

08/09/2010

Entrano in vigore il 12 settembre 2010 le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq approvate con decreto del Ministero dell'Interno 27 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12/08/2010.

Le disposizione contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq. Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica per le attività commerciali esistenti al 12 settembre (e per le quali si applicano le disposizioni previste dalla circolare n. 75 del 3 luglio 1967 recante "Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.", e dalla lettera circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975, recante "Parziali modifiche alla circolare n. 75 del 3 luglio 1967") ove si configuri una delle seguenti situazioni:
  • sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
  • siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

La nuova regola tecnica si applica, altresì, alle attività esistenti al 12 settembre 2010 oggetto di interventi di ristrutturazione che comportino:
  • la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio;
  • la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume.

Nel caso in cui l'aumento di volume è superiore al 50% della volumetria esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.

La regola tecnica allegata consta dei seguenti 10 paragrafi:
  • Generalità;
  • Ubicazione;
  • Caratteristiche costruttive;
  • Misure per il dimensionamento delle vie di esodo;
  • Aree ed impianti a rischi specifico;
  • Impianti elettrici;
  • Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
  • Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme;
  • Segnaletica di sicurezza;
  • Organizzazione e gestione della sicurezza.

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A cura di Ilenia Cicirello


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