Antincendio: nuove Norme Prevenzione Incendi senza Regole tecniche verticali
18/09/2015
Mancano due mesi per l'entrata in vigore delle nuove Norme di
prevenzioni incendi dettate con il D.M. 03/08/2015
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale
n. 192 del 20 agosto 2015 e sull'argomento registriamo una nota del
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino e la
presa di posizione del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri.
"Non è il testo che ci aspettavamo e che avevamo valutato in bozza nelle ultime versioni" ha dichiarato l'ing. Gaetano Fede, consigliere e coordinatore del gruppo di lavoro "Sicurezza" del Consiglio nazionale degli ingegneri.
L'ing. Fede ha precisato che "L'impianto delle Nuove norme tecniche resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali risulta troppo emendato ed applicabile di fatto solo alle attività soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica verticale - quella delle scuole, come si dava per scontato almeno fino al mese di luglio scorso - avrebbe permesso una migliore e più puntuale verifica dell'efficacia della nuova norma. Pertanto per i primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si tratterà di un'applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sensibilmente gli aspetti innovativi della nuova norma".
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con la nota prot. 10297 dell'11 settembre 2015 ha precisato che il nuovo impianto normativo, che costituisce norma cosiddetta "orizzontale", può applicarsi alle sole attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le quali non risulta già emanata specifica norma tecnica di prevenzione incendi (cosiddetta "norma verticale").
Le nuove norme tecniche possono essere applicate alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.
Le nuove norme possono applicarsi alle attività di cui sopra di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in argomento.
Nel caso di ristrutturazione parziale e/o di ampliamento di attività esistente, le medesime norme possono applicarsi a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella restante parte di attività non interessata dagli interventi, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione e/o di ampliamento da realizzare. Nel caso in cui tale condizione non sia verificata, le nuove norme si applicano all'intera attività.
Il ricorso a tali nuove norme resta alternativo all'applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all'art. 15 comma 3 del D.l.g.s. n. 139/2006, e delle già vigenti norme "orizzontali" di cui al seguente elenco:
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"Non è il testo che ci aspettavamo e che avevamo valutato in bozza nelle ultime versioni" ha dichiarato l'ing. Gaetano Fede, consigliere e coordinatore del gruppo di lavoro "Sicurezza" del Consiglio nazionale degli ingegneri.
L'ing. Fede ha precisato che "L'impianto delle Nuove norme tecniche resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali risulta troppo emendato ed applicabile di fatto solo alle attività soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica verticale - quella delle scuole, come si dava per scontato almeno fino al mese di luglio scorso - avrebbe permesso una migliore e più puntuale verifica dell'efficacia della nuova norma. Pertanto per i primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si tratterà di un'applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sensibilmente gli aspetti innovativi della nuova norma".
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con la nota prot. 10297 dell'11 settembre 2015 ha precisato che il nuovo impianto normativo, che costituisce norma cosiddetta "orizzontale", può applicarsi alle sole attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le quali non risulta già emanata specifica norma tecnica di prevenzione incendi (cosiddetta "norma verticale").
Le nuove norme tecniche possono essere applicate alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili.
Le nuove norme possono applicarsi alle attività di cui sopra di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in argomento.
Nel caso di ristrutturazione parziale e/o di ampliamento di attività esistente, le medesime norme possono applicarsi a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella restante parte di attività non interessata dagli interventi, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione e/o di ampliamento da realizzare. Nel caso in cui tale condizione non sia verificata, le nuove norme si applicano all'intera attività.
Il ricorso a tali nuove norme resta alternativo all'applicazione dei criteri tecnici di prevenzione incendi, di cui all'art. 15 comma 3 del D.l.g.s. n. 139/2006, e delle già vigenti norme "orizzontali" di cui al seguente elenco:
- a) DM 30 novembre 1983 recante "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni";
- b) DM 31 marzo 2003 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione";
- c) DM 3 novembre 2004 recante "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio";
- d) DM 15 marzo 2005 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo";
- e) DM 15 settembre 2005 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione Incendi";
- f) DM 16 febbraio 2007, recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";
- g) DM 9 marzo 2007, recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- h) DM 20 dicembre 2012 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi".
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