Antitrust e Architetti: arriva la replica di Groupon
10/10/2014
Era di pochi giorni fa la notizia in cui l'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) accettava gli impegni
presi da Groupon per la tutela dell'attività libero professionale.
Comunicazione che riceveva subito il commento positivo del
Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. che parlava di
battaglia vinta contro le pratiche commerciali scorrette di alcuni
architetti (leggi notizia).
Già dal primo momento, avevamo commentato gli impegni presi da Groupon in modo molto tiepido, rilevando che questi non avrebbero arginato il problema della svendita dei servizi professionali, degli APE a 30 euro o dei progetti di ristrutturazione a 60 euro.
A distanza di pochi giorni, ho pubblicato l'articolo "Groupon e Libera professione, cos'è cambiato dopo gli Impegni con l'Antitrust?" (leggi notizia) in cui dopo un'analisi degli impegni presi da Groupon e un semplice rilievo di quanto accadeva nelle pagine on line di questo gruppo, dimostravo come in realtà per l'attività libero professionali poco o nulla sarebbe cambiato.
In merito all'acquisizione listino prezzi ho, infatti, notato come Groupon si sia limitato a impegnarsi a "pubblicare il prezzo di riferimento e la relativa percentuale di sconto solo in presenza di un listino prezzi/catalogo prezzi oppure in presenza di fatture commerciali emesse dal Partner nei X giorni precedenti la formulazione della proposta contrattuale" e che nulla vietava al professionista di redigere un suo "listino prezzi" da consegnare prima della formulazione della proposta o l'emissione di una fattura fittizia.
A distanza di pochi giorni, questa mia semplice analisi (e non comprendo come al CNAPPC gente più preparata, colta e intelligente non ci sia arrivata prima) ha avuto il supporto diretto da parte di Groupon che ci ha girato la seguente mail che vi riportiamo integralmente.
Gentile Redazione,
dopo la lettura del vostro articolo vorrei fare delle precisazioni, dato che il testo omette alcuni punti fondamentali che troverete negli Impegni proposti da Groupon e accettati dal'ACGM.
Nella Circolare dell'Ordine degli Architetti che voi citate, si legge:
"(...)Groupon si impegna a a pubblicare il prezzo offerto e la percentuale di sconto solo in presenza di un listino prezzi/catalogo prezzi", specificando che "nessun altro dato verrà considerato come avente valore probatorio per l'accertamento del prezzo proposto" (impegno pag. 3);
(...)
e poi:
A fronte di tali impegni, quindi, sul sito Internet di Groupon:
stante l'abrogazione delle tariffe professionali con il Decreto Legge 1/2012, non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al DM parametri, che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale, e deve essere chiaro cosa si offre. Dovrà quindi apparire, sulle offerte professionali presentate tramite Groupon, il titolo professionale, e senza specificare quali siano i prezzi offerti, a fronte della abrogazione delle tariffe professionali."
Vi segnalo che la Circolare non cita invece il punto 6 degli Impegni:
Groupon si impegna a richiedere sempre, al momento della sottoscrizione del contratto, il listino ufficiale del Partner. In questi casi, lapercentuale di sconto verrà calcolata con riferimento a tale listino/menu, con pubblicazione di una frase predefinita e relativo link [OMISSIS]. A seguire, l'elenco dei disclaimer che verranno inseriti a seconda delle caratteristiche del servizio:
1 - prezzo originale verificato (in base alle fonti ritenute valide per la verifica: listino ufficiale e principali siti terzi, quali siti di comparazione prezzi) (o formula equivalente);
2 - prezzo originale calcolato sulla media dei prezzi praticati dal partner e comunicati a Groupon relativi al periodo di validità del coupon (o formula equivalente);
3 - prezzo originale calcolato sulla media del mercato geografico di riferimento (o formula equivalente).
Laddove non sia stato acquisito un listino/menu, oppure laddove il raffronto tra prezzo standard e prezzo della campagna promozionale non sia significativo (ad esempio, perché il prezzo è estremamente variabile nel periodo di validità del coupon), ovvero in tutti i casi nei quali non sia possibile quantificare la percentuale di sconto, quest'ultima non verrà indicata all'interno della campagna.
In altre parole non è vero che dato che le tariffe minime sono state abolite dal decreto Bersani e dato che Groupon indicherà il prezzo dell'offerta solo se il Partner ha fornito un listino prezzi, Groupon non può indicare il prezzo nelle offerte".
Groupon può indicare il prezzo di riferimento in presenza di:
1) un listino prezzi;
2) un prezzo originale praticato;
3) un prezzo medio calcolato sulla base del mercato.
Per i Professionisti quindi valgono i punti 2) e 3) che l'Ordine degli Architetti non menziona nella circolare.
Non per essere pessimisti, ma come vedete a pensar male si fa peccato ma...
© Riproduzione riservata
Già dal primo momento, avevamo commentato gli impegni presi da Groupon in modo molto tiepido, rilevando che questi non avrebbero arginato il problema della svendita dei servizi professionali, degli APE a 30 euro o dei progetti di ristrutturazione a 60 euro.
A distanza di pochi giorni, ho pubblicato l'articolo "Groupon e Libera professione, cos'è cambiato dopo gli Impegni con l'Antitrust?" (leggi notizia) in cui dopo un'analisi degli impegni presi da Groupon e un semplice rilievo di quanto accadeva nelle pagine on line di questo gruppo, dimostravo come in realtà per l'attività libero professionali poco o nulla sarebbe cambiato.
In merito all'acquisizione listino prezzi ho, infatti, notato come Groupon si sia limitato a impegnarsi a "pubblicare il prezzo di riferimento e la relativa percentuale di sconto solo in presenza di un listino prezzi/catalogo prezzi oppure in presenza di fatture commerciali emesse dal Partner nei X giorni precedenti la formulazione della proposta contrattuale" e che nulla vietava al professionista di redigere un suo "listino prezzi" da consegnare prima della formulazione della proposta o l'emissione di una fattura fittizia.
A distanza di pochi giorni, questa mia semplice analisi (e non comprendo come al CNAPPC gente più preparata, colta e intelligente non ci sia arrivata prima) ha avuto il supporto diretto da parte di Groupon che ci ha girato la seguente mail che vi riportiamo integralmente.
Gentile Redazione,
dopo la lettura del vostro articolo vorrei fare delle precisazioni, dato che il testo omette alcuni punti fondamentali che troverete negli Impegni proposti da Groupon e accettati dal'ACGM.
Nella Circolare dell'Ordine degli Architetti che voi citate, si legge:
"(...)Groupon si impegna a a pubblicare il prezzo offerto e la percentuale di sconto solo in presenza di un listino prezzi/catalogo prezzi", specificando che "nessun altro dato verrà considerato come avente valore probatorio per l'accertamento del prezzo proposto" (impegno pag. 3);
(...)
e poi:
A fronte di tali impegni, quindi, sul sito Internet di Groupon:
stante l'abrogazione delle tariffe professionali con il Decreto Legge 1/2012, non possono essere indicati i prezzi offerti, neanche in base al DM parametri, che è relativo ai soli compensi in ambito giudiziale, e deve essere chiaro cosa si offre. Dovrà quindi apparire, sulle offerte professionali presentate tramite Groupon, il titolo professionale, e senza specificare quali siano i prezzi offerti, a fronte della abrogazione delle tariffe professionali."
Vi segnalo che la Circolare non cita invece il punto 6 degli Impegni:
Groupon si impegna a richiedere sempre, al momento della sottoscrizione del contratto, il listino ufficiale del Partner. In questi casi, lapercentuale di sconto verrà calcolata con riferimento a tale listino/menu, con pubblicazione di una frase predefinita e relativo link [OMISSIS]. A seguire, l'elenco dei disclaimer che verranno inseriti a seconda delle caratteristiche del servizio:
1 - prezzo originale verificato (in base alle fonti ritenute valide per la verifica: listino ufficiale e principali siti terzi, quali siti di comparazione prezzi) (o formula equivalente);
2 - prezzo originale calcolato sulla media dei prezzi praticati dal partner e comunicati a Groupon relativi al periodo di validità del coupon (o formula equivalente);
3 - prezzo originale calcolato sulla media del mercato geografico di riferimento (o formula equivalente).
Laddove non sia stato acquisito un listino/menu, oppure laddove il raffronto tra prezzo standard e prezzo della campagna promozionale non sia significativo (ad esempio, perché il prezzo è estremamente variabile nel periodo di validità del coupon), ovvero in tutti i casi nei quali non sia possibile quantificare la percentuale di sconto, quest'ultima non verrà indicata all'interno della campagna.
In altre parole non è vero che dato che le tariffe minime sono state abolite dal decreto Bersani e dato che Groupon indicherà il prezzo dell'offerta solo se il Partner ha fornito un listino prezzi, Groupon non può indicare il prezzo nelle offerte".
Groupon può indicare il prezzo di riferimento in presenza di:
1) un listino prezzi;
2) un prezzo originale praticato;
3) un prezzo medio calcolato sulla base del mercato.
Per i Professionisti quindi valgono i punti 2) e 3) che l'Ordine degli Architetti non menziona nella circolare.
Non per essere pessimisti, ma come vedete a pensar male si fa peccato ma...
A cura di Gianluca
Oreto - @lucaoreto
© Riproduzione riservata