Appalti di servizi e forniture, niente costi della sicurezza per le attività intellettuali
18/02/2014
L'indicazione degli oneri sulla sicurezza non è obbligatoria nelle
gara di servizi di natura intellettuale. Nonostante sia vero che
esiste una corposa giurisprudenza che riconosce l'obbligo di
indicare, pena l'esclusione dalla gara, gli oneri sulla sicurezza,
la stessa giurisprudenza e l'AVCP indicano ipotesi in cui tale
adempimento non è necessario e tra questi i servizi di natura
intellettuale.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 330 del 22 gennaio 2014, con la quale ha ribaltato la sentenza di primo grado con cui era stato affermato che il costo della sicurezza deve essere sempre specificamente indicato e risultare congruo rispetto alle caratteristiche delle prestazione posta in gara e che le relative norme in materia hanno carattere precettivo e la loro disapplicazione determina l'espulsione del concorrente anche in assenza della rispettiva previsione di bando per incertezza dell'offerta economica.
Entrando nello specifico, gli articoli 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) definiscono i criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse. Il comma 3-bis dell'art. 86 stabilisce che "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture". Mentre, il comma 4 dell'art. 87 afferma che "non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131 (piani di sicurezza), nonché al piano di sicurezza e coordinamento (...) e alla relativa stima dei costi (...). Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".
Come rilevato dal Consiglio di Stato, la sentenza impugnata, nell'accogliere il relativo motivo di ricorso, afferma senza reale motivazione che gli oneri per la sicurezza non possano dirsi in assoluto e completamente inesistenti. Non è, inoltre, utile il richiamo agli artt. 86 e 87 D. Lgs. 163/2006, perché questi stabiliscono semplicemente la necessità della verifica dell'adeguatezza al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza del valore economico offerto, la non suscettibilità di ribasso dei costi della sicurezza e la necessità di congruità dei costi della sicurezza rispetto ai servizi messi a gara: è palese che nessuna utilità hanno dette norme in caso di insussistenza di costi della sicurezza e quindi dell'assenza di necessità di predisporre il DUVRI da parte della Regione. Quanto ai costi per la sicurezza aziendali, cui fa riferimento l'art. 87 comma 4 bis, essi riguardano con tutta evidenza gli appalti di lavori pubblici e non quelli di servizi o di forniture.
Conseguentemente era necessaria la sola dichiarazione - regolarmente rilasciata - di essere in regola con le norme della sicurezza sul lavoro. Quanto alla mancanza di dichiarazione che gli oneri sulla sicurezza erano pari a zero vi è da osservare che detto elemento resta un passaggio meramente formale che si scontra con i più recenti canoni ermeneutiche che in tema di cause di esclusione e di favor partecipationis, visto anche che lo stesso bando nulla prevedeva in merito.
In definitiva, la sicura assenza, nell'ambito delle lavorazioni oggetto della gara, di profili di interesse in tema di salute e sicurezza sul lavoro, rendeva inessenziale l'inserimento di una clausola della lex specialis la quale comminava la più grave sanzione (quella espulsiva) a fronte di una violazione meramente formale (quella di dichiarare oneri per la sicurezza, per giunta nella consapevolezza che l'importo dichiarato non poteva essere pari a zero. Considerato che nel caso di specie non è dimostrata la presenza di fattori che imponessero la previsione specifica di profili di sicurezza connessi alle prestazioni in gara e vista la riconosciuta illegittimità di clausole che obbligano i concorrenti a specificare nella propria offerta la consistenza degli oneri per la sicurezza in assenza conclamata di rischi, appare assolutamente meccanicistico e del tutto non pertinente con gli interessi sostanziali dell'Amministrazione l'applicazione di una norma basilare nel presidio di situazione giuridiche massimamente rilevanti, ma che anch'essa, anche per la sua natura centrale, va rispettata nei casi in cui sussistano quelle ragioni che è chiamata a presidiare.
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Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 330 del 22 gennaio 2014, con la quale ha ribaltato la sentenza di primo grado con cui era stato affermato che il costo della sicurezza deve essere sempre specificamente indicato e risultare congruo rispetto alle caratteristiche delle prestazione posta in gara e che le relative norme in materia hanno carattere precettivo e la loro disapplicazione determina l'espulsione del concorrente anche in assenza della rispettiva previsione di bando per incertezza dell'offerta economica.
Entrando nello specifico, gli articoli 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) definiscono i criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse. Il comma 3-bis dell'art. 86 stabilisce che "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture". Mentre, il comma 4 dell'art. 87 afferma che "non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131 (piani di sicurezza), nonché al piano di sicurezza e coordinamento (...) e alla relativa stima dei costi (...). Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture".
Come rilevato dal Consiglio di Stato, la sentenza impugnata, nell'accogliere il relativo motivo di ricorso, afferma senza reale motivazione che gli oneri per la sicurezza non possano dirsi in assoluto e completamente inesistenti. Non è, inoltre, utile il richiamo agli artt. 86 e 87 D. Lgs. 163/2006, perché questi stabiliscono semplicemente la necessità della verifica dell'adeguatezza al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza del valore economico offerto, la non suscettibilità di ribasso dei costi della sicurezza e la necessità di congruità dei costi della sicurezza rispetto ai servizi messi a gara: è palese che nessuna utilità hanno dette norme in caso di insussistenza di costi della sicurezza e quindi dell'assenza di necessità di predisporre il DUVRI da parte della Regione. Quanto ai costi per la sicurezza aziendali, cui fa riferimento l'art. 87 comma 4 bis, essi riguardano con tutta evidenza gli appalti di lavori pubblici e non quelli di servizi o di forniture.
Conseguentemente era necessaria la sola dichiarazione - regolarmente rilasciata - di essere in regola con le norme della sicurezza sul lavoro. Quanto alla mancanza di dichiarazione che gli oneri sulla sicurezza erano pari a zero vi è da osservare che detto elemento resta un passaggio meramente formale che si scontra con i più recenti canoni ermeneutiche che in tema di cause di esclusione e di favor partecipationis, visto anche che lo stesso bando nulla prevedeva in merito.
In definitiva, la sicura assenza, nell'ambito delle lavorazioni oggetto della gara, di profili di interesse in tema di salute e sicurezza sul lavoro, rendeva inessenziale l'inserimento di una clausola della lex specialis la quale comminava la più grave sanzione (quella espulsiva) a fronte di una violazione meramente formale (quella di dichiarare oneri per la sicurezza, per giunta nella consapevolezza che l'importo dichiarato non poteva essere pari a zero. Considerato che nel caso di specie non è dimostrata la presenza di fattori che imponessero la previsione specifica di profili di sicurezza connessi alle prestazioni in gara e vista la riconosciuta illegittimità di clausole che obbligano i concorrenti a specificare nella propria offerta la consistenza degli oneri per la sicurezza in assenza conclamata di rischi, appare assolutamente meccanicistico e del tutto non pertinente con gli interessi sostanziali dell'Amministrazione l'applicazione di una norma basilare nel presidio di situazione giuridiche massimamente rilevanti, ma che anch'essa, anche per la sua natura centrale, va rispettata nei casi in cui sussistano quelle ragioni che è chiamata a presidiare.
A cura di Ilenia
Cicirello
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