Appalti e Subappalti: Dall’Ance un dettagliato quadro giuridico
23/02/2011
Con l'allegata circolare dell'11 febbraio scorso, il Ministero
del Lavoro ha operato una ricognizione sulle principali
problematiche inerenti l'appalto e il subappalto, quali fattispecie
giuridiche specifiche in uso nell'ambito dei lavori pubblici e
privati.
Genuinità dell'appalto
La circolare richiama preliminarmente il concetto di genuinità
dell'appalto, mettendo in evidenza i requisiti principali che
questo deve possedere.
La nota contiene la differenziazione tra appalto e somministrazione
di lavoro, che si caratterizzano, rispettivamente, in un'opera di
"fare" e in un'opera di "dare", per passare poi al requisito
imprescindibile dell'organizzazione dei mezzi e del rischio
d'impresa.
Rispetto a quest'ultimo, sono segnalati, a mero titolo
esemplificativo, alcuni indici rilevatori della sua
sussistenza:
- l'appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente
- l'appaltatore svolge una propria attività produttiva in materia evidente e comparativa
- l'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato
Infine, l'iscrizione nel registro delle imprese, il libro
giornale e il libro degli inventari, il Lul, nonché il Durc sono
considerati ulteriori elementi per la verifica della genuinità
dell'appalto.
Viene dunque riesaminato l'apparato sanzionatorio per ciò che
concerne l'appalto illecito (art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs n.
276/2003) e la somministrazione fraudolenta (art. 28 del D.Lgs n.
276/2003).
Obblighi retributivi
Nel rammentare le peculiarità degli obblighi retributivi connessi
all'appalto, pur rifacendosi al generale principio dell'autonomia
contrattuale collettiva, il Dicastero ha rammentato che, nella
Legge Finanziaria del 2007, all'art.1, comma 1175 della L .n.
296/2006 si stabilisce che: "l'obbligo del rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, ai fini della fruizione dei benefici retributivi e
contributivi" . A tal proposito, è stato evidenziato come
tale principio sia ancor piu` stringente nell'ambito dell'edilizia
dove il rispetto della parte economica normativa del contratto
collettivo ivi compresi il versamento dei contributi e l'iscrizione
agli enti bilaterali sia imprescindibile ai fini del rilascio del
Durc.
Nel settore dell'artigianato, poi, come da ultimo ricordato nella
nota ministeriale del 15 dicembre scorso, in risposta a un
interpello della CNA, le imprese che non aderiscano al sistema
della bilateralità, al fine di garantire un'effettiva equivalenza
retributiva tra i lavoratori e il rispetto della parte
economica-normativa del contratto collettivo, devono corrispondere
un elemento aggiuntivo della retribuzione oltre alla garanzia delle
prestazioni.
Quanto agli appalti pubblici, la circolare fa riferimento in primo
luogo all'art. 36 della L. n. 300 del 1970, che impone di inserire,
nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ad
imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica
organizzata, e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione
di opere pubbliche, una clausola esplicita, determinante l'obbligo
per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare, nei
confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e della zona; obbligo, questo, da rispettare sia nella
fase di realizzazione degli impianti o delle opere, sia in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia
delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Inoltre, in merito ai crediti retributivi dei lavoratori impiegati
nell'esecuzione dell'appalto, la nota richiama il combinato
disposto dell'art. 5 del Codice dei contratti, comma 5, lett. r)
con gli artt. 4 e 5 del nuovo Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/10),
che disciplinano l'intervento sostitutivo della stazione appaltante
nel caso di inadempienza agli obblighi contributivi e retributivi
da parte dell'appaltatore. Peraltro, il dicastero ricorda che le
tutele retributive dei lavoratori trovano ulteriore tutela
nell'art. 118, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 163/06, che impone
all'affidatario l'osservanza del trattamento economico e normativo
previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in
vigore per il settore e la zona di svolgimento delle
prestazioni.
Valore degli appalti e criteri di scelta dei contraenti
Nella circolare il Ministero, affrontando il tema della corretta
determinazione del costo degli appalti pubblici, con specifico
riferimento ai casi in cui i criteri di aggiudicazione sono legati
a meccanismi di "ribasso", richiama dapprima l'art. 86, commi
3-bis e 3-ter, del Codice dei contratti pubblici,
ribadendo che i costi del lavoro e della sicurezza non possono mai
essere soggetti a ribasso d'asta, in quanto costi "insopprimibili"
legati alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Nel
documento, pertanto, viene sottolineato che, in ottemperanza al
dettato normativo, le stazioni appaltanti pubbliche debbano
vigilare al fine di verificare che, nella predisposizione di gare
d'appalto e nella valutazione di anomalia delle offerte, il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto a tali costi;
inoltre, viene precisato che l'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n.
81/08, prevede la sanzione della nullità del contratto nel caso di
mancata indicazione dei costi sostenuti per eliminare, o quantomeno
ridurre al minimo, i rischi interferenziali.
La nota prosegue con l'ulteriore specificazione che, ai sensi
dell'art. 87 del Codice dei contratti, in sede di giustificazione
dell'offerta, richiesta al concorrente potenzialmente
aggiudicatario, non possano essere ammesse giustificazioni in
ordine ai trattamenti salariali minimi inderogabili ed agli oneri
di sicurezza, in riferimento ai quali è necessario tener conto
anche degli ulteriori oneri derivanti da specifiche norme di legge.
Al riguardo, dunque, il dicastero precisa che le Direzioni
provinciali del lavoro, per quanto di propria competenza,
collaboreranno con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
sia richiedendo alle stazioni appaltanti "documenti, informazioni e
chiarimenti" sulle attività contrattuali in corso o da iniziare,
sia collaborando con la Guardia di Finanza nelle ispezioni disposte
dall'Autorità, in attuazione della Convenzione del 26.10.10,
stipulata ai fini della cooperazione nel contrasto ai fenomeni di
criminalità connessi allo sfruttamento del lavoro e all'occupazione
illegale dei lavoratori.
Inoltre, il documento in commento segnala l'indirizzo della
Comunità Europea in merito all'adozione del sistema dell'offerta
economicamente più vantaggiosa fra le diverse modalità di gara, ed
alla valutazione della procedura del "dialogo competitivo",
previsto nell'art. 58 del Codice dei contratti; ad avviso del
Ministero, infatti, si tratta di uno strumento che consente di
introdurre una maggiore flessibilità rispetto alle procedure
comunemente adottate, soddisfacendo comunque le esigenze delle
stazioni appaltanti pubbliche senza pregiudicare le tutele da
riconoscere sul piano lavoristico.
Con una precisazione ulteriore, poi, il dicastero evidenzia
l'opportunità che nei capitolati e nelle convenzioni vangano
esplicitati sia l'obbligo di rispettare i contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi ai settori oggetto dell'appalto, sia
la necessità di applicare tutte le disposizioni vigenti in materia
di salute, sicurezza sul luogo di lavoro ed inserimento lavorativo
dei disabili.
Responsabilità solidale
Nella nota in oggetto, viene fatto riepilogo sui principi basilari
della responsabilità solidale.
A tal proposito, si rammenta che, per ciò che concerne gli
appalti privati vige, con l'art. 29 del D.Lgs
n.276/2003, un regime di responsabilitaà solidale tra committente,
appaltatore e subappaltatore nel limite di 2 anni dalla cessazione
dell'appalto per i trattamenti retributivi e contributivi,ivi
compresi i premi assicurativi.
Il limite temporale, innalzato da 1 a 2 anni dalla legge
finanziaria 2007, vige esclusivamente nei confronti del
responsabile in solido, restando fermo il decorrere delle
prescrizioni ordinarie per ciò che concerne il debitore.
Oltre a precisare che delle tutele del suddetto art. 29 ne
beneficiano sia i lavoratori subordinati sia altri soggetti
impegnati nell'appalto con altre tipologie contrattuali, che i
lavoratori in nero, nella stessa si segnala che la medesima
previsione normativa non trova applicazione se il committente è
una persona fisica che non esercita attività di impresa o
professionale.
Con l'art.1676 del codice civile, viene posto poi un limite
quantitativo alla responsabilità solidale in tema di retribuzioni
tra il committente e l'appaltatore che potrà, pertanto, essere
fatta valere anche oltre il termine di 2 anni di cui
all'art.29.
Da ultimo, si rammenta l'introduzione della responsabilità solidale
tra appaltatore e subappaltatore anche in tema di trattenute
fiscali operate dall'art. 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006 e con
esclusiva applicazione per i lavoratori dipendenti.
Negli appalti pubblici, sempre in tema di
responsabilità solidale, oltre alla valenza dell'art. 1676 c.c. e
dell'art. 35, comma 28 del D.L. n. 23/2006, deve aggiungersi l'art.
118 del codice degli appalti che prevede, per ciò che concerne il
rapporto tra l'affidatario e i subappaltatori che quest'ultimo "è
altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto".
Nei rapporti tra committente pubblico e appaltatore resta
invece ferma la disciplina generale.
Per ciò, invece, che concerne la solidarietà nell`ambito della
cessione del ramo d'azienda, successivamente alla
quale l'alienante stipula con l'acquirente un contratto di appalto
da eseguirsi mediante il ramo d'azienda ceduto, deve applicarsi
l'art.29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Certificazione del contratto
Il dicastero ha nuovamente sottolineato l'importanza, al fine di
ridurre il contenzioso, di accedere all'istituto della
certificazione del contratto d'appalto, disciplinata dal D.Lgs n.
276/2003, mediante la quale gli istituti certificatori potranno
servirsi delle linee guida sopra esposte per l'individuazione
dell'appalto genuino e la sua contrapposizione alle forme
fraudolente.
La certificazione potrà avvenire anche per i contratti già in
essere, coprendo anche il periodo di vigenza del contratto
anteriore alla data di certificazione medesima, purché sussistano i
requisiti ivi certificati.
Sicurezza negli appalti
Per quanto riguarda l'argomento "La sicurezza del lavoro negli
appalti" la Circolare ribadisce, tra l'altro, alcuni concetti
sul DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali).
Il documento in questione formalizza l'attività di cooperazione,
coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte ed
ha esteso, coma più volte sostenuto dall'Ance, la logica del
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i
cantieri, a tutti i settori di attività, con l'obiettivo di
lasciare una traccia precisa e puntuale delle attività
prevenzionistiche poste in essere da tutti i soggetti che, a
qualunque titolo, interagiscono nell'appalto.
Il DUVRI, elaborato dal datore di lavoro committente, non si redige
in caso di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di
materiali o attrezzature e dei lavori o servizi di durata non
superiori a due giorni, purché non comportino i rischi derivanti
dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
all'allegato XI del Testo unico. Si ricorda, al proposito, che il
DUVRI, ai sensi dell'art. 96 comma 2, non deve essere elaborato in
presenza di PSC redatto dal coordinatore per la progettazione e del
POS redatto dalle imprese esecutrici.
Il DUVRI contiene anche i costi delle misure di prevenzione e
protezione necessarie per eliminare o ridurre le interferenze, a
pena di nullità del contratto.
Al DUVRI ed ai relativi costi ha accesso il RLS.
Il dicastero ha approfondito poi alcune criticità inerenti la
sicurezza negli "ambienti sospetti di inquinamento" e "nei luoghi
confinati", sottolineando che le carenze prevenzionistiche di
maggiore rilievo attengono ad un mancato controllo e a una verifica
analitica strumentale dell'atmosfera in ambiente confinato
riconducibile ad una assente o lacunosa valutazione dei rischi,
alla mancata adozione delle più elementari misure di prevenzione e
protezione, collettiva e individuale, a una carente o del tutto
mancata azione di formazione e informazione dei lavoratori e a una
insufficiente e non efficiente gestione della emergenza.
Sottolinea quindi l'importanza dello scambio di informazioni e del
coordinamento tra datore di lavoro committente ed imprese.
Fondamentale è pertanto la pianificazione dell'azione di
monitoraggio e controllo degli appalti aventi ad oggetto le
attività manutentive o di pulizia su aree confinate.
In riferimento alla "Qualificazione professionale delle
imprese" il Ministero, al fine di garantire "a monte" più
efficaci condizioni di sicurezza nei lavori effettuati in regime di
appalto o subappalto, ribadisce l'importanza della previsione
dell'art. 27 comma 1-bis del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ossia del
meccanismo della c.d. patente a punti che opererà una volta
completata la predisposizione di un DPR sulla qualificazione delle
imprese, in avanzata fase istruttoria.
La circolare prosegue con un approfondimento sul "Cartellino di
identificazione dei lavoratori coinvolti nell'appalto", esteso
a tutto il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
coinvolte negli appalti di qualunque settore ed ai lavoratori
autonomi.
Il datore di lavoro deve fornire il cartellino identificativo ed il
lavoratore ha l'obbligo di esporlo. Il cartellino, corredato di
fotografia, contiene le generalita` del lavoratore e l`indicazione
del datore di lavoro.
Con la legge n. 136/2010 si è previsto che la tessera di
riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione ovvero la data di
richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è
formato il silenzio assenso.
Nel caso dei lavoratori autonomi la tessera deve contenere anche
l'indicazione del committente.
Il dicastero specifica che, negli appalti privati, il cartellino
potrà contenere la data di autorizzazione al subappalto che può
coincidere con quella della stipula, eventualmente verbale, del
contratto di appalto nel quale si autorizza il subappalto
stesso.
In ultimo le puntualizzazioni ministeriali si focalizzano sugli
infortuni sul lavoro, le responsabilità del committente ed i
profili risarcitori.
L'art. 26 comma 4 del d.lgs. n. 81/08 e s.m.i. ha previsto la
responsabilità solidale del committente e dei subappaltatori per
eventuali danni riportati dai lavoratori in conseguenza di
infortuni non indennizzati dall'INAIL, al fine di tutelare le
imprese di minori dimensioni e meno strutturate.
I danni non indennizzabili dall'INAIL sono principalmente quelli
che comportano una invalidità inferiore alla soglia minima
indennizzabile dall'Istituto e all'eventuale danno biologico
"differenziale" calcolato secondo i criteri di responsabilità
civile.
Fonte: www.ance.it
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