Appalti e divieto di artificioso frazionamento: 90 Comuni interessati da anomali fenomeni di ripetizione contrattuale

23/04/2015

90 Comuni capoluogo di provincia su 116 presentano anomalie e distorsioni in merito alle modalità di calcolo del valore presunto dell'appalto previste dall'art. 29 del Codice degli Appalti e il conseguente utilizzo di procedure di scelta del contraente (affidamenti in economia e affidamenti diretti) non consentite.

Questo, in sintesi, il contenuto del Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2015 recante "Indagine sulla corretta applicazione delle regole riguardanti l'individuazione dell'importo stimato dell'appalto in relazione alle soglie comunitarie". In particolare, l'ex Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), oggi ANAC, negli anni aveva già avuto modo di riscontrare, soprattutto con riferimento agli appalti di servizi e forniture, una sistematica disapplicazione da parte delle stazioni appaltanti del dettato normativo di cui all' art. 29 comma 10 lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici, e ciò sia in relazione alla corretta individuazione dell'importo stimato dell'appalto, sia al conseguente legittimo ricorso ad affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125 dello stesso codice.

L'art. 29, comma 10 del d.lgs. n. 163/2006, infatti, reca specifiche previsioni per il calcolo del valore di appalti di servizi e forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. In queste ipotesi, il valore del singolo appalto deve essere stimato considerando:
  • a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato al fine di tener conto degli eventuali cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
  • ovvero b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
L'art. 125 dello stesso Codice prevede, inoltre, al comma 13, che nessuna prestazione di beni, servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (divieto di artificioso frazionamento).

Sulla base di tali presupposti normativi, l'ANAC ha analizzato i dati contenuti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, per ciascun anno, relativi a forniture e servizi in economia affidati dall'1 gennaio 2010 al 10 marzo 2015, singolarmente di importo inferiore alla soglia comunitaria, che presentano carattere di regolarità o che risultano reiterati nell'arco temporale annuale, assunto come riferimento, e che nel complesso superano la soglia consentita.

Ai fini dell'indagine, sono stati presi in considerazione anche gli appalti effettuati con affidamento diretto, cottimo fiduciario e affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/1991, in quanto fattispecie che caratterizzano forme di procedura negoziata.
L'individuazione degli appalti è stata effettuata tramite CPV (Common Procurement Vocabulary) che, a livello comunitario, individua la prestazione oggetto del contratto, scegliendo il massimo livello di dettaglio della medesima (fino all'ultima cifra) ed optando, pertanto, per una soluzione in linea con la previsione normativa di cui al comma 10, lettera a) dell'art. 29, che fa riferimento a contratti "analoghi" recando, quindi, una nozione ampia di oggetto contrattuale.

L'indagine ha portato, in conclusione, all'individuazione di un numero complessivo di n. 90 Comuni (su un totale di 116 attualmente presenti sul territorio nazionale) interessati da anomali fenomeni di ripetizione contrattuale, ed indici di potenziale violazione del richiamato comma 10 dell'art. 29 del Codice. Sulla base di un'ulteriore estrapolazione, è, altresì, emerso che n. 10 Comuni (esclusi quelli già interessati da indagini dell'Autorità attualmente in corso) hanno proceduto ad affidamenti diretti o in economia, con identica CPV di dettaglio, reiterati nel corso del medesimo anno o di più anni consecutivi, per importi complessivi superiori al milione di euro, ossia pari ad oltre 5 volte la soglia consentita per legge.

In conclusione, l'analisi ha evidenziato, non solo la sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dell'appalto previste dall'art. 29 del Codice, ma anche il conseguente utilizzo di procedure di scelta del contraente (affidamenti in economia; affidamenti diretti) che, qualora si fosse rispettato quanto disposto dal citato art. 29, non sarebbero state consentite.

I dati di dettaglio relativi ai suddetti affidamenti sono disponibili ai seguenti link.
Agrigento Frosinone Prato
Alessandria Genova Ragusa
Ancona Gorizia Ravenna
Andria Grosseto Reggio di Calabria
Aosta Iglesias Reggio nell'Emilia
Arezzo La spezia Rieti
Ascoli Piceno Latina Rimini
Asti Lecce Roma
Bari Lecco Salerno
Barletta Livorno Sanluri
Belluno Lucca Sassari
Benevento Massa Savona
Biella Matera Siena
Bologna Messina Sondrio
Bolzano Milano Terni
Brescia Modena Torino
Cagliari Monza Trani
Campobasso Napoli Trapani
Carbonia Novara Trento
Caserta Olbia Treviso
Chieti Oristano Trieste
Como Padova Udine
Cosenza Parma Varese
Cremona Pavia Venezia
Cuneo Perugia Verbania
Fermo Pesaro Vercelli
Ferrara Piacenza Verona
Firenze Pisa Vicenza
Foggia Pistoia Villacidro
Forlì Pordenone Viterbo

A cura di Gabriele Bivona


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Comunicato