Appalti pubblici e privati: Inizia da gennaio 2011 la sperimentazione sulla congruità
03/11/2010
Con l'ultima firma apposta lo scorso 1 novembre è stato raggiunto
un importante accordo tra tutte le parti sociali
relativamente alle percentuali minime di incidenza della
manodopera sul valore dell'opera, al di sotto delle quali
scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
L'avviso comune sottoscritto da Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl Lega, Federlavoro Confcooperative, Agci Produzione e lavoro, Aniem Confapi, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil ed allegato alla presente notizia, prende le mosse dal tavolo di concertazione per l'edilizia promosso dal Ministero del Lavoro in data 5 dicembre 2006, dal punto 6) dell'Agenda relativa ai temi di interesse del settore delle costruzioni concordata il 31 gennaio 2007 e dall'articolo 118, comma 6-bis del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 in cui viene precisato che "Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".
L'accordo siglato avrà validità per un periodo di sperimentazione di dodici mesi a decorrere dall'1 gennaio 2011 e con scadenza, quindi, il 31 divcembre 2011 mentre al termine del primo semestre di sperimentazione sarà effettuata una verifica sull'andamento della stessa da parte del Comitato della bilateralità.
Alla sperimentazione saranno coinvolti tutti i lavori che avranno inizio l'1 gennaio 2011 mentre per i lavori privati la congruità sarà applicata soltanto a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a 70.000 Euro e nel periodo di sperimentazione eventuali irregolarità della congruità non incideranno sulla validità del Durc
Al termine del periodo di sperimentazione e, quindi, a partire dall'1 gennaio 2012 e soltanto per i lavori che avranno inizio da tale data andrà in vigore definitivamente il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro aul valore dell'opera ed il Durc sarà rilasciato soltanto alle imprese che dimostreranno di avere un'incidenza della manoopera per lo meno pari o superiore a quella fissata per le varie categorie di lavoro.
All'accordo è allegata la seguente "Tabella A" in cui sono riportate in riferimento alle varie categorie di lavoro le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera:
TABELLA A
Dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza del costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata nella precedente "Tabella A".
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L'avviso comune sottoscritto da Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl Lega, Federlavoro Confcooperative, Agci Produzione e lavoro, Aniem Confapi, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil ed allegato alla presente notizia, prende le mosse dal tavolo di concertazione per l'edilizia promosso dal Ministero del Lavoro in data 5 dicembre 2006, dal punto 6) dell'Agenda relativa ai temi di interesse del settore delle costruzioni concordata il 31 gennaio 2007 e dall'articolo 118, comma 6-bis del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 in cui viene precisato che "Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".
L'accordo siglato avrà validità per un periodo di sperimentazione di dodici mesi a decorrere dall'1 gennaio 2011 e con scadenza, quindi, il 31 divcembre 2011 mentre al termine del primo semestre di sperimentazione sarà effettuata una verifica sull'andamento della stessa da parte del Comitato della bilateralità.
Alla sperimentazione saranno coinvolti tutti i lavori che avranno inizio l'1 gennaio 2011 mentre per i lavori privati la congruità sarà applicata soltanto a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a 70.000 Euro e nel periodo di sperimentazione eventuali irregolarità della congruità non incideranno sulla validità del Durc
Al termine del periodo di sperimentazione e, quindi, a partire dall'1 gennaio 2012 e soltanto per i lavori che avranno inizio da tale data andrà in vigore definitivamente il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro aul valore dell'opera ed il Durc sarà rilasciato soltanto alle imprese che dimostreranno di avere un'incidenza della manoopera per lo meno pari o superiore a quella fissata per le varie categorie di lavoro.
All'accordo è allegata la seguente "Tabella A" in cui sono riportate in riferimento alle varie categorie di lavoro le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera:
TABELLA A
CATEGORIE
|
Percentuale di incidenza minima della
manodopera sul valore dell'opera
|
|
1
|
OG1 - nuova edilizi compresi Impianti e Forniture |
14,28 %
|
2
|
OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti |
5,36 %
|
3
|
ristrutturazione di edifici civili |
22,00 %
|
4
|
ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti |
6,69 %
|
5
|
OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati |
30,00 %
|
6
|
OG3 - opera stradali, ponti, etc. |
13,77 %
|
7
|
OG4 - opere d'arte nel sottosuolo |
10,82 %
|
8
|
OG5 - dighe |
16,07 %
|
9
|
OG6 - acquedotti e fognature |
14,63 %
|
10
|
OG6 - gasdotti |
13,66 %
|
11
|
OG6 - oleodotti |
13,66 %
|
12
|
OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione |
12,48 %
|
13
|
OG7 - opere marittime |
12,16 %
|
14
|
OG8 - opere fluviali |
13,31 %
|
15
|
OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica |
14,23 %
|
16
|
OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione |
5,36 %
|
17
|
OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale |
16,47 %
|
Dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza del costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata nella precedente "Tabella A".
A cura di Paolo
Oreto
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