Appalti puliti: In anteprima il dcpm che istituisce l'elenco delle aziende mafia-free
18/04/2013
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti su
proposta dei Ministri della Pubblica ammnistrazione e
semplificazione, dell'Interno, della Giustizia, delle
Infrastrutture e dei trasporti e dello Sviluppo economico ha
firmato il Decreto che attua la legge anticorruzione e che
disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento
presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente a rischio
individuati dall'art. 1, commi 53 e 54 della legge 6 novembre 2012,
n, 190 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi -
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per
conto di terzi - estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti - confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume - noli a freddo di macchinari - fornitura
di ferro lavorato - noli a caldo - autotrasporti per conto di terzi
- guardiania dei cantieri).
Il decreto è composto dai seguenti 11 articoli:
L'inserimento negli elenchi della Prefettura, in qualità di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, così come disposto dall'art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività e gli elenchi stessi, articolati in sezioni a seconda dei settori di attività, saranno aggiornati ogni 12 mesi.
Per essere inserite nell'elenco, le aziende, così come disposto art. 3 del dpcm, dovranno inoltrare domanda alla prefettura competente (anche telematicamente attraverso la posta elettronica certificata) che, nel caso in cui l'impresa non sia censita nella Banca dati nazionale unica antimafia istituita dal dlgs 159/2011, effettuerà le necessarie verifiche. Se, invece, l'impresa è già presente nella Banca dati, l'iscrizione sarà automatica e la liberatoria antimafia sarà rilasciata immediatamente.
La domanda di iscrizione nell'elenco, come disposto dall'art. 3, comma 1 del dpcm potrà essere inviata anche telematicamente alla Prefettura competente che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Le imprese presenti nell'elenco, come disposto all'art. 4 del dpcm, dovranno comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica del proprio assetto proprietario o degli organi sociali. Mentre le società quotate dovranno indicare anche le partecipazioni rilevanti. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporterà la cancellazione dall'elenco.
Come disposto all'art, 5 comma 1 del dpcm, l'impresa, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di validità dell'iscrizione, dovrà trasmettere alla prefettura l'interesse a permanere nell'elenco per lo stesso o per settori di attività diversi rispetto a quelli originari.
Gli elenchi delle imprese “pulite” saranno pubblicati sul sito web delle prefetture nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” prevista dal dlgs 33/2013.
Sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno nella sezione “Amministrazione trasparente”, saranno pubblicati gli elenchi di indirizzi Pec delle singole Prefetture.
© Riproduzione riservata
Il decreto è composto dai seguenti 11 articoli:
- Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 - Istituzione dell'elenco e condizioni di iscrizione
- Art. 3 - Procedimento di iscrizione
- Art. 4 - Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione
- Art. 5 - Aggiornamento periodico dell'elenco
- Art. 6 - Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica
- Art. 7 - Equipollenza dell’iscrizione all'elenco
- Art. 8 - Pubblicazione dell'elenco
- Art. 9 - Norme finali e transitorie
- Art. 10 - Abrogazioni ed entrata in vigore
- Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria
L'inserimento negli elenchi della Prefettura, in qualità di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, così come disposto dall'art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività e gli elenchi stessi, articolati in sezioni a seconda dei settori di attività, saranno aggiornati ogni 12 mesi.
Per essere inserite nell'elenco, le aziende, così come disposto art. 3 del dpcm, dovranno inoltrare domanda alla prefettura competente (anche telematicamente attraverso la posta elettronica certificata) che, nel caso in cui l'impresa non sia censita nella Banca dati nazionale unica antimafia istituita dal dlgs 159/2011, effettuerà le necessarie verifiche. Se, invece, l'impresa è già presente nella Banca dati, l'iscrizione sarà automatica e la liberatoria antimafia sarà rilasciata immediatamente.
La domanda di iscrizione nell'elenco, come disposto dall'art. 3, comma 1 del dpcm potrà essere inviata anche telematicamente alla Prefettura competente che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Le imprese presenti nell'elenco, come disposto all'art. 4 del dpcm, dovranno comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica del proprio assetto proprietario o degli organi sociali. Mentre le società quotate dovranno indicare anche le partecipazioni rilevanti. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporterà la cancellazione dall'elenco.
Come disposto all'art, 5 comma 1 del dpcm, l'impresa, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di validità dell'iscrizione, dovrà trasmettere alla prefettura l'interesse a permanere nell'elenco per lo stesso o per settori di attività diversi rispetto a quelli originari.
Gli elenchi delle imprese “pulite” saranno pubblicati sul sito web delle prefetture nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” prevista dal dlgs 33/2013.
Sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno nella sezione “Amministrazione trasparente”, saranno pubblicati gli elenchi di indirizzi Pec delle singole Prefetture.
© Riproduzione riservata