Approvato il nuovo Codice Appalti, Franceschini: Aperte le sponsorizzazioni per i beni culturali
15/04/2016
“Il nuovo codice dei contratti pubblici approvato oggi dal consiglio dei ministri semplifica enormemente le procedure per le sponsorizzazioni in favore dei patrimonio culturale – dichiara il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini – che ora avverranno a seguito di una nuova e trasparente procedura di segnalazione sui siti web. Si compie così un ulteriore passo verso l'incentivazione di un sostegno privato alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio, un passo che ora agevola e rende finalmente semplice l'intervento non solo di mecenati e donatori, attraverso l’Art Bonus, ma anche di sponsor che ovviamente opereranno entro limiti e regole che garantiscano il rispetto e la tutela del patrimonio storico artistico della Nazione".
Ecco le nuove norme sui contratti di sponsorizzazione
Art19
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di
lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila
euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre
modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è
soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet
della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito
avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per
specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di
una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il
contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di
pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente
negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di
parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato
interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare
i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta
ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli
esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in
materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e
regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei
progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce
opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione
delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo
degli stessi.
(Sponsorizzazioni e forme speciali di
partenariato)
1. La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice si
applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o
forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché
ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni
lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. Resta fermo che l’amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla
direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della
Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla
tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo può attivare forme speciali di partenariato, con enti e
organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il
recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione,
l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni
culturali immobili, attraverso procedure semplificate di
individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a
quelle previste dal comma 1.
A cura di Ufficio Stampa MiBACT
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