Architetti: Esempi di contratti professionali per servizi di architettura

07/12/2012

Il Consiglio nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha, recentemente inviato a tutti gli Ordini provinciali ed alle Federazioni e Consulte regionali la circolare 0001122 del 5 dicembre scorso avente ad oggetto "Esempi di contratti professionali per servizi di architettura".
Gli esempi sono stati elaborati dall'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini degli Architetti P.P.C. e dalla Delegazione consultiva a base regionale e sono stati approvati dalla Conferenza nazionale svoltasi a Roma il 16 e 17 novembre e fatti propri dal Consiglio nazionale nella seduta del 20 novembre scorso.

Nella circolare viene precisato che "gli esempi di contratto professionale sono stati redatti a mero scopo indicativo e di supporto e non costituiscono opinioni ed atti di indirizzo del Consiglio Nazionale e della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. ".
Alla circolare sono allegati gli "Esempi di contratti professionali per servizi di architettura" ed è suddivisa nei seguenti paragrafi:
  • Premessa
  • Esempio Contratto relativo a "Progettazione Architettonica Integrata per Committenza Privata"
  • Esempio di contratto "Semplificato" relativo a "Progettazione Architettonica Integrata per Committenza Privata"
  • Esempio di Contratto relativo a Progettazione di Piani Urbanistici Attuativi

Nelle Premessa viene precisato che "Il principio di stabilire patti chiari tra professionista e committenti prima di assumere un incarico professionale è un elemento fondamentale, sancito dall'articolo 9, comma 4 della L. 24 marzo 2012 n. 27.
Le interpretazioni forzate che ritengono sufficiente l'accordo verbale sono surrettizie : è indispensabile che il professionista iscritto ed il committente sottoscrivano un accordo chiaro sulle prestazioni da svolgere, sui tempi ed i compensi.
Questo non solo perché l'inottemperanza si configurerà come illecito disciplinare , ma anche perché il primo comma dell'art. 9 della L. 24 marzo 2012 n. 27 ha stabilito che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico".
Il 22 agosto u.s. è stato pubblicato sulla G.U. n. 195 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 che fornisce le regole che, in caso di contenzioso, il giudice deve tenere presente per la determinazione dei compensi professionali per le professioni regolamentate. E' bene ricordare che, da parte dei giudici, la mancanza della prova di un contratto o di un del preventivo di massima e del criterio per calcolarlo costituisce un elemento di valutazione negativa per la liquidazione del compenso professionale. E' dunque fondamentale per i professionisti redigere un contratto all'atto di conferimento dell’incarico adeguato all'importanza dell'opera e con l'indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensivo di spese, oneri e contributi, fornendo altresì, ai sensi del 4° comma dell'art.9 della L. 27/2012, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.
Il sistema di calcolo del contratto o del preventivo dell'onorario è libero, fermo restando che lo stesso deve essere adeguato all'importanza dell'opera; potranno quindi essere utilizzati, a scelta, i parametri della L. 143/49, quelli del D.M. 4/4/2001, le nuove tabelle parametriche del D.M. 140/2012, quelli del nuovo D.M. in fase di definizione, per stimare i corrispettivi da porre a base di gara, nei lavori pubblici, tariffa oraria, altri criteri personalizzati, purchè il cliente ne sia stato preventivamente reso edotto, sottoscrivendo il preventivo sommario".

A cura di Ilenia Cicirello


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Documenti Allegati

Circolare

Esempi

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