Architetti, disparità di trattamento nell'applicazione del codice deontologico

21/11/2011

"La professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio". Questo è il preambolo del Codice Deontologico degli Architetti Italiani che continua "Per poter svolgere al meglio il suo compito, l'Architetto ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa".

Tra i compiti cui è preposto ogni ordine professionale, vi è quello di verificare la rispondenza di ogni iscritto ai principi dettati dal proprio codice deontologico. Le sanzioni previste per le violazioni alle norme sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione.

Soprattutto in questo momento, in cui il Governo ha più volte messo in discussione in loro ruolo ipotizzandone addirittura un'eliminazione, gli ordini professionali dovrebbero stare all'erta e tutelare la deontologia professionale. Purtroppo non sempre gli interessi dei propri iscritti collimano con gli interessi della "casta" che sta dietro ogni corporazione.

È successo, infatti, che l'Ordine degli Architetti più grande di Italia, in prima linea per ciò che riguarda la deontologia professionale, ha recentemente sanzionato una architetto iscritta per avere "svenduto" la propria professione attraverso l'ormai noto portale Groupon (vai all'offerta). In particolare, l'architetto aveva offerto una consulenza su come ripianificare casa o ufficio al prezzo di 24 euro anziché 500. L'Ordine di Roma prontamente e per tutelare la professione ha bacchettato la propria iscritta perché accusata di svendere la sua professione con proposte al ribasso.

Fin qui verrebbe da dire: tutto OK, è corretto che l'Ordine si impegni affinché le prestazioni professionali dei propri iscritti non raggiungano livelli fuori da ogni logica di prezzo. È, però, accaduto che lo stesso Ordine professionale si sia "dimenticato" di sanzionare l'arch. Angelo Zampolini che ha sei mesi fa patteggiato 11 mesi di reclusione per favoreggiamento, con sospensione della pena, perché coinvolto nella nota cricca dell'imprenditore Diego Anemone e di Angelo Balducci, ex presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. "Un comportamento del genere lede di certo la dignità della professione - ha commentato Antonio Marco Alcaro, presidente del movimento Amate l'Architettura - Il codice deontologico imporrebbe delle sanzioni come la sospensione o la radiazione dall'albo".
"In Italia ci sono casi di ordini che non si occupano con tempestività di iscritti che abbiano a che fare con la giustizia", ha affermato Emanuele Nicosia, vice presidente di Professionisti Liberi, comitato nato a Palermo. "I professionisti che non rispettano legalità e deontologia hanno anche la colpa di inquinare e drogare il mercato del lavoro".

Nonostante le critiche arrivate da più parti, il Presidente dell'Ordine di Roma, Arch. Amedeo Schiattarella, ha giustificato così la disparità di trattamento "Nel caso di Groupon, bisogna considerare che la velocità del web impone di intervenire con rapidità. Per Zampolini, invece, un'eventuale procedura deve essere basata sull'acquisizione di atti documentali, come quelli della magistratura sul patteggiamento".

Non si è fatta attendere la risposta del Presidente di Amate l'Architettura. "Se ci fosse stata una seria volontà di intervenire, si sarebbe già arrivati a una sanzione. Un professionista può commettere azioni che, pur rispettando il codice civile e penale, non rispettano quello deontologico. Quindi un ordine professionale ha il dovere di intervenire, senza aspettare le decisioni dei giudici".

Chiudiamo l'articolo ricordando gli articoli 3, 4 e 41 del codice deontologico degli Architetti.

Art. 3
(Lealtà e correttezza)

1. L'Architetto deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

Art. 4
(Indipendenza)

1. Nell'esercizio dell'attività professionale l'Architetto ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

Art. 41
(Pubblicità informativa)
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i criteri per la determinazione del prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.
2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Spetta all'Ordine procedere al periodico monitoraggio delle campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri;
3. In ogni caso, il professionista è tenuto ad adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio di professionalità specifica. A mero titolo esemplificativo è opportuno che nella pubblicità risulti il nominativo del professionista ovvero, in caso di società o associazione, il nominativo di almeno uno dei soci a cui spetta la legale rappresentanza.

Sottolineiamo, in particolare, l'art. 4 che, alla luce dell'introduzione delle Società di professionisti (Leggi news), verrà certamente messo in discussione alla luce di una logica più ampia e votata all'utile societario.

A cura di Ilenia Cicirello


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