Ascensori per disabili: Iva al 4% solo se con requisiti tecnici conformi alle norme
16/01/2020
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 3 del 13 gennaio 2020 risponde ad un interpello relativo all’applicabilità dell’IVA 4% agli ascensori per disabili precisando che la fornitura e il montaggio di un impianto di sollevamento per disabili nel vano scala condominiale può beneficiare dell’Iva al 4% solo se l’opera risponda a delle precise peculiarità strutturali minime previste dalla normativa di settore, ossia dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989, in relazione a interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Tale beneficio non si potrà applicare nel caso in cui l’ascensore non risponda a tali requisiti.
Nel fornire il parere, l’amministrazione fa un quadro delle
disposizioni normative e di prassi, evidenziando in primo luogo che
l’Iva agevolata è prevista per le “prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la
realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o
alla eliminazione delle barriere architettoniche” (Tabella A,
parte II numero 41-ter, Dpr n. 633/1972).
Tale previsione è in linea con la risoluzione n. 70/2012, secondo la quale
l’agevolazione stabilita dal punto 31 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n.
633/1972, ossia l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% alle
cessioni di beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi
anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi
compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di
barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite
capacità motorie”, è un agevolazione oggettiva.
Con tale risoluzione l’Agenzia ha voluto sottolineare che il legislatore ha voluto agevolare i trasferimenti di beni, che per le caratteristiche di costruzione, sono idonei a risolvere limiti di deambulazione e ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione puntando più sulla natura del prodotto che sullo status di invalidità del soggetto. In tale ottica, l’aliquota al 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, nella misura in cui risponda alle peculiarità tecniche indicare dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989.
Analogo ragionamento è valido anche per la norma contenuta nel
punto 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr
n. 633/1972, che include le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto e in relazione al quale l’istante chiedeva se
le opere realizzate, per fruire dell’Iva ridotta, debbano
necessariamente rispondere alle caratteristiche tecniche elencate
nel Dm n. 236/1989 o se si possa applicare un’interpretazione più
elastica su tali requisiti. L’Agenzia chiarisce che anche per tali
contratti di appalto, aventi cioè ad oggetto la realizzazione di
opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione
delle barriere architettoniche (numero 41-ter della citata
Tabella), il legislatore ha privilegiato la natura del prodotto
piuttosto che lo status di invalidità del soggetto acquirente.
In conclusione l’Agenzia, in linea con la normativa e la prassi,
ritiene che la realizzazione di opere finalizzate al
superamento delle barriere architettoniche possa beneficiare
dell’Iva ridotta solo però se tali opere rispondano ai requisiti
tecnici previsti dalla norma (articolo 8.1.13 del Dm n.
236/1989).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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