Assicurazione professionale, dal CNI un'informativa sull'obbligo di polizza
18/07/2013
Come previsto dall'art. 5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137,
l'obbligo per i professionisti di stipulare idonea assicurazione
per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale, stabilito dall'articolo 3, comma 5, lettera e)
del D.L. n. 138/2011, è stato differito al 15 agosto 2013.
Mentre già si parla di proroga al 15 agosto 2014 (è stato approvato
in Commissione Affari costituzionali alla Camera un emendamento al
ddl di conversione in legge del Decreto-legge n. 69/2013, che,
preso atto del momento di crisi, posticiperebbe di un ulteriore
anno l'obbligo), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato
a tutti gli Ordini provinciali e a tutti gli iscritti la
circolare n. 250 del 12 luglio 2013 recante "informativa
sull'obbligo di stipula di polizza professionale".
La circolare, in particolare, fornisce indicazioni in merito:
Per quanto concerne l'oggetto della polizza e la comunicazione al cliente, il CNI ha ricordato che la polizza deve avere per oggetto la "responsabilità civile" del professionista e coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista è obbligato a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi o il massimale.
In riferimento alle condizione essenziali di una copertura assicurativa di responsabilità professionale il CNI ha elencato le principali caratteristiche che devono far parte della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri. In particolare:
La polizza di responsabilità civile professionale dovrà:
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La circolare, in particolare, fornisce indicazioni in merito:
- all'oggetto della polizza e alla comunicazione al cliente;
- a chi deve stipulare la polizza professionale;
- alle condizioni essenziali di una copertura assicurativa di responsabilità professionale;
- agli oneri a carico dei professionisti;
- alle proposte di polizza elaborate dal Centro Studi del CNI che rispondono ai requisiti minimali.
Per quanto concerne l'oggetto della polizza e la comunicazione al cliente, il CNI ha ricordato che la polizza deve avere per oggetto la "responsabilità civile" del professionista e coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta, derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave), inclusa la custodia infedele di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista è obbligato a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi o il massimale.
In riferimento alle condizione essenziali di una copertura assicurativa di responsabilità professionale il CNI ha elencato le principali caratteristiche che devono far parte della copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale degli Ingegneri. In particolare:
- la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale (danno biologico, esistenziale, danno d'immagine, et.), in presenza o meno di un danno materiale;
- l'introduzione dell'ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l'attività;
- la previsione di una retroattività;
- la previsione di massimali minimo obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale (professionisti individuali, esercizio in forma associata, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di professionisti);
- la c.d. Deemind Clause, ovvero la possibilità di denunziare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili a causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;
- la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l'obbligo per l'Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che ne momento dell'errore/omissione l'Assicurato disponga di valida copertura assicurativa;
- la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all'anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l'impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.
La polizza di responsabilità civile professionale dovrà:
- essere preceduta da apposito questionario predisposto dall'assicuratore per definire la storia professionale del professionista e quindi la sua classe di rischio;
- operare in regime di "Claims Made" che copra tutte le richieste di risarcimento che vengono presentate dal professionista;
- presentare un testo normativo che non presenti contraddizioni;
- prevedere un'adeguata retroattività;
- contenere la "Deeming Clause" nel caso di contratto senza tacito rinnovo; in questo modo si ha la possibilità di denunciare all'assicuratore anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo la copertura dell'eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse insorgere in un tempo successivo;
- indicae con chiarezza i limiti di copertura, le esclusioni, il massimale per sinistro e in aggregato annuo, e la franchigia, se prevista.
A cura di Ilenia
Cicirello
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