Assicurazione professionale e clausola 'Continuous Cover': consente davvero di non segnalare le circostanze?

di Cristina Marsetti - 12/06/2018

Dall’emanazione del decreto legge n.138/2011 ad oggi, il mercato assicurativo delle polizze di Responsabilità Civile professionale si è notevolmente modificato e, soprattutto nel ramo delle professioni tecniche, è stato progressivamente monopolizzato dalle polizze all risks, note per rispondere per qualunque rischio.

Nell’articolo pubblicato su Ingegno n.17 la Risk Manager di GAVA Broker, Anna Manzoni, accenna al problema del rigetto dei sinistri per pregressa conoscenza, cioè per il fatto che la richiesta di risarcimento è conseguente ad una circostanza non segnalata dall’assicurato, e garantisce che la soluzione a tale problema sia rappresentata dalla sottoscrizione della clausola “continuous cover.

Ma per non rischiare che la clausola si riveli più “dannosa” che “utile”, la Manzoni indica al lettore di valutare con attenzione l’operatività di limitazioni senza giustificazione  inducendo il lettore a preferire, anche attraverso motivazioni apparentemente condivisibili ed esempi forti, le polizze all risk che prevedono la “continuous cover” nella formulazione senza l’introduzione di caratteristiche peggiorative della copertura di polizza, quali ad esempio maggiorazioni della franchigia o introduzione di scoperti.

Ma è proprio così? L’assicurato di una polizza in tacito rinnovo e/o con la garanzia del continuous cover potrebbe veramente non segnalare le “circostanze”? E qual’è la formulazione della continuous cover che maggiormente potrebbe tutelare l’assicurato?

È necessario preliminarmente sapere che la garanzia “continuous cover” è stata introdotta per risolvere una problematica ricorrente nell’ambito assicurativo dei Lloyd’s, che di fatto non sono una compagnia di assicurazione per come le conosciamo noi.

I Lloyd’s (il plurale non è a caso) non sono un unico assicuratore, ma diversi assicuratori, detti Sindacati individuati da un codice identificativo, che assumono la percentuale del rischio indicata nella tabella presente in ciascun certificato di polizza. Poiché i sindacati possono essere diversi di anno in anno e visto che le polizze sono tutte rigorosamente in claims made (cioè allo scadere della polizza cessa ogni obbligo dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato), le condizioni contrattuali prevedono:

  • l’obbligo di tempestiva denuncia delle circostanze,
  • la deeming clause, clausola fondamentale che obbliga l’assicuratore a risarcire all’assicurato i danni conseguenti ad una circostanza segnalata in vigenza di contratto, anche se contestatagli dopo la scadenza del contratto stesso,

ed, in genere, l’esclusione del tacito rinnovo.

In questa fattispecie, pertanto, ogni anno l’assicurato Lloyd’s stipula una nuova assicurazione (non è un caso che il n. di polizza è sempre diverso), talvolta senza neppure rendersene conto perché magari la stipula con il medesimo intermediario e con le medesime condizioni. Deve pertanto compilare il consueto questionario indicando tutte le circostanze man mano segnalate affinché i nuovi Sindacati possano valutare correttamente il rischio da assumere. Le eventuali richieste risarcitorie conseguenti alle circostanze segnalate saranno invece in carico ai Sindacati del precedente contratto costituendo per i nuovi Sindacati dei “fatti noti”, quindi esclusi dalla copertura assicurativa.

Si tratta di una impostazione con una logica ben strutturata che tuttavia è affetta dalla grave problematica che all’assicurato non è per nulla chiaro cos’è in concreto una “circostanza”.

Ciò è dovuto anche al fatto che nessuna compagnia definisce con esattezza cos’è una circostanza: in alcune polizze è “qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento”, in altre “situazioni oggettivamente suscettibili di causare danni”, ma è chiaro che i termini oggettivo e ragionevole danno adito ad interpretazioni.

In questo contesto, in genere, l’assicurato, in assoluta buona fede, non indica alla compagnia fatti che potrebbero essere annoverati come circostanze, né in corso di polizza, né in fase di compilazione del questionario, inficiando in tal modo l’operatività della polizza.

Per cercare di far fronte a tale problema ed evitare contestazioni dei Sindacati Lloyd’s in relazione al momento in cui l’assicurato è venuto a conoscenza della circostanza ed a quello di denuncia dell’evento agli assicuratori, un intermediario ha introdotto, parecchi anni fa, la clausola “Continuous cover” che prevede la copertura a determinate condizioni anche delle richieste di risarcimento conseguenti a circostanze non segnalate.

Le condizioni di operatività della garanzia della continuous cover comuni a tutte le polizze Lloyd’s sono che:

  • la mancata segnalazione della circostanza in fase di stipula non sia intenzionale e consapevole,
  • l’assicurato sia stato coperto continuativamente con polizze Lloyd’s dalla data di effettiva conoscenza della circostanza fino alla data di apertura del sinistro ad essa conseguente,
  • la richiesta di risarcimento scaturita dalla circostanza non segnalata rientri nella copertura prevista sia dalla polizza in corso al momento dell’apertura del sinistro, sia dalla polizza che era in essere nel momento in cui l’assicurato ha avuto effettiva conoscenza della circostanza stessa.

Alcune polizze prevedono inoltre che la clausola continuous cover sia operativa:

  • anche in corso di validità della polizza oltre che tra una polizza e la successiva. Ciò per tutelare l’assicurato anche rispetto ad una segnalazione effettuata oltre i termini definiti in polizza (in genere 30 gg), ma pur sempre all’interno del medesimo periodo di assicurazione,
  • solo se alla data in cui l’assicurato è venuto a conoscenza della circostanza era in essere una polizza stipulata per il tramite dell’intermediario indicato, e non invece una qualunque polizza Lloyd’s.

In relazione alla possibile presenza di maggiorazioni, senza giustificazione, della franchigia o dello scoperto esistono diverse declinazioni della clausola “continuous cover” che prevedono, per esempio, una riduzione dell’indennizzo (nella misura massima del 20% del danno liquidabile), solamente qualora la tardiva denuncia della circostanza abbia causato un effettivo pregiudizio all’assicuratore, con l’obbligo per lo stesso di doverlo dimostrare, pena l'inapplicabilità della maggiorazione della franchigia o dello scoperto.

In ogni caso, sulla base dei dati in mio possesso e dell’esperienza, la clausola “continuous cover”, malgrado i buoni propositi, non sempre opera come si desidererebbe, ma come la Manzoni sembra invece garantire senza eccezioni.

È bene sapere infatti che la clausola è operante solo nel caso in cui non venga segnalata una circostanza, mentre non è operante se non viene segnalata una richiesta di risarcimento. Si tratta di un aspetto importante da considerare con attenzione in quanto, spesso, la differenza tra le due situazioni è molto sottile. 

Inoltre è bene sapere che l’assicuratore spesso sostiene la volontarietà dell’omissione della segnalazione adducendo tra le motivazioni di tale tesi che:

  • l’assicurato non è un consumatore, ma un esperto libero professionista, ben in grado di comprendere le richieste degli assicuratori, le avvertenze contenute nel questionario e nella nota informativa e le conseguenze di una dichiarazione mendace;
  • l’omissione potrebbe essere stata indotta dalla finalità di evitare un aumento del premio assicurativo.

Evidentemente l’aver stipulato la continuous cover per scelta, quindi senza beneficiare del notevole sconto previsto per il caso in cui si rinunci a tale clausola ed accettando anche l’applicazione di uno scoperto, consente all’assicurato di ribattere efficacemente alle suddette illazioni della compagnia. Inoltre la difesa sarà ancora più efficace se l’assicurato, correttamente edotto dall’intermediario sul significato di “circostanza”, ha nel frattempo segnalato altre circostanze dimostrando di non temere affatto l’aumento del premio, motivo, secondo i Lloyd’s, della dichiarazione mendace.

È quindi evidente che la suddetta formulazione della clausola “continuous cover” non possa essere ritenuta più “dannosa” che “utile”. Del resto le limitazioni della copertura assicurativa sono funzionali sia a consentire la sostenibilità del sistema assicurativo che ad indurre l’assicurato a segnalare comunque le circostanze evidenziando agli occhi del Giudice l’assenza di dolo da parte del professionista che come ha riconosciuto anche la Cassazione (Sentenza n. 9140/2016) “è in realtà, il più delle volte sguarnito di esaustive informazioni in ordine ai complessi meccanismi giuridici che governano il sistema della responsabilità civile.

L’intermediario che ha ideato la clausola ha cercato di contemperare ogni aspetto per tutelare al meglio gli assicurati. L’introduzione di scoperti, a volte addirittura del 20% (uno scoperto del 20% su un sinistro da 1.000.000 euro, lascia a carico dell’Assicurato ben 200.000 euro!) può contribuire quindi a tenere indenne l’assicurato di 800.000€ di risarcimento. Con la continuous cover senza le asserite caratteristiche peggiorative l’assicurato potrebbe trovarsi nell’impossibilità di controbattere alle riserve della compagnia ed essere condannato a risarcire interamente il milione di euro.

A mio parere, quindi, la prassi più corretta per il buon esito dell'operatività della polizza è procedere alla segnalazione delle circostanze, nell’accezione più ampia, man mano che l’assicurato ne viene a conoscenza.

In conclusione, vale la pena rilevare che i motivi di rigetto di copertura dei sinistri possono essere di varia natura ed origine, e che quindi come ci si affida al medico, al commercialista ed al meccanico, analogamente per stipulare una idonea copertura assicurativa è opportuno affidarsi ad un intermediario, preferendo chi dimostra attraverso i dati l’effettiva operatività della polizza che propone. Il numero delle segnalazioni risultate in copertura sul totale delle segnalazioni ricevute è un dato banale e noto a qualunque assicuratore ed intermediario, che può indicare l’effettiva operatività della polizza.

A cura di Cristina Marsetti (c.marsetti@allins.it)
Ingegnere libero professionista e intermediario assicurativo



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