Assicurazione professionale, nuove FAQ dal Centro Studi del CNI

04/11/2013

Continua l'impegno del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri all'aggiornamento della sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions), volte a dare una risposta precisa alle domande che i professionisti Ingegneri possono fare in merito all'obbligo di stipula dell'assicurazione professionale obbligatoria (D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011).

Nell'ultimo aggiornamento del 28/10/2013 sono state inserite FAQ relative alle seguenti 4 aree tematiche:
  • FAQ n. 1 - Collaboratori di società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
  • FAQ n. 2 - Dipendenti e collaboratori imprese private
  • FAQ n. 3 - Dipendenti pubblici
  • FAQ n. 4 - Soci società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati
  • FAQ n. 5 Liberi professionisti

Riportiamo di seguito quelle più interessanti.

FAQ n. 1 - Collaboratori di società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati Domanda
Sono un ingegnere iscritto all'albo, titolare di P.IVA che presta collaborazione con uno studio professionale emettendo fattura ma che ancora non ha mai assunto incarichi direttamente, firmando progetti. Nell'ottica di assumere, a breve, alcuni incarichi direttamente, ho intenzione di stipulare una polizza professionale. Per questo, volevo porvi i seguenti quesiti:
  1. al momento di stipula della polizza è richiesta la data di inizio attività; per sfruttare la retroattività delle polizze è più corretto:
    • indicare la data effettiva di inizio della collaborazione, ad esempio 1-2 anni fa (per poter sfruttare la copertura assicurativa nel caso di una eventuale rivalsa, da parte del titolare dello studio professionale che firma il progetto, che ritenga che il collaboratore non ha svolto l'attività in modo professionale e che, per tale motivo, il progetto finale, redatto sotto la responsabilità del titolare, sia stato contestato dal cliente)?
    • la data all'attualità (settembre 2013), precedente alla data del primo incarico professionale che si intende assumere direttamente con il cliente?
  2. Il DPR 137/2012 prevede l'obbligo di assicurazione professionale a partire dal 15/08/13; nel mio caso, non avendo mai firmato un progetto, ma stipulando a breve la polizza e volendo sfruttare la retroattività, ho è un termine massimo entro il quale redigere il contratto della polizza stessa?
  3. se la persona stipula la polizza oggi (settembre 2013) ed indica come data di inizio dell'attività ad esempio il 2011 (per poter essere coperto dall'assicurazione sull'attività di collaborazione, senza firma di progetti, svolta finora), teoricamente incorre in un illecito?

Risposta
Per quanto concerne le domande di cui al punto 1) trattasi di condizioni negoziabili direttamente con la compagni di assicurazione (in via di fatto, molti prodotti assicurativi oggi consentono anche la copertura cd "retroattiva"). In genere, poi, la responsabilità dello studio (del titolare persona fisica) verso terzi dovrebbe essere coperta dalla polizza assicurativa dello studio; di contro la responsabilità sua personale verso lo studio è, invece, a carico della sua polizza.
Sul punto n. 2): non vi è alcun termine massimo; se esplica attività professionale, successivamente al 15/08/2013 dovrà dotarsi di copertura assicurativa.
sul punto n. 3): si ribadisce che la copertura retroattiva è problema legato alla negoziazione dei contenuti del prodotto assicurativo e non alla legge; l'illecito si concreta nella eventuale "falsa dichiarazione".

FAQ n. 2 - Dipendenti e collaboratori imprese private
Domanda
Sono un ingegnere termotecnico che svolge attività di dipendente in un industria metalmeccanica. Capita talvolta di fare piccoli progetti di impianti di riscaldamento, pagati come prestazioni occasionali: negli ultimi 3 anni ho fatto 5 progetti e volevo sapere se anche in questi casi l'assicurazione professionale sia obbligatoria

Risposta
Per l'espletamento di attività di progettazione ed, in genere, per l'espletamento di attività tecniche riconducibili nell'alveo delle prestazioni libero-professionali (ed è questo il suo caso), è obbligatoria la copertura assicurativa; irrilevante è la frequenza dell'attività e la rilevanza economica degli incarichi.

Domanda
Sono un lavoratore dipendente presso un'azienda privata con CCNL, con qualifica di quadro. Sono iscritto all'Ordine degli Ingegneri, ma non esercito la libera professione. Ho l'obbligo di stipulare l'assicurazione, oppure no?

Risposta
In quanto dipendente, privo di diretto contatto con la clientela, non ha alcun obbligo di copertura assicurativa.

Domanda
Sono un ingegnere iscritto all'albo. Lavoro come dipendente presso una azienda di costruzioni dove non ho alcun contatto diretto con la clientela e dove non firmo alcun progetto.
Al di fuori dell'azienda non svolgo attività di libero professionista e non ho la partita iva.
Ora mia moglie ha acquistato un appartamento (intestato solo a lei) e ci sono dei lavori di manutenzione straordinaria da svolgere.
Posso firmare il progetto relativo ai lavori di manutenzione senza percepire alcun compenso? Posso farlo anche se non ho l'assicurazione professionale? Ciò vale fino a quale grado di parentela?

Risposta
Per la predisposizione di progetti ed, in genere, per l'espletamento di attività tecniche riconducibili nell'alveo delle prestazioni libero-professionali (ed è questo il suo caso), è obbligatoria la copertura assicurativa; irrilevante è la frequenza dell'attività ed il grado di parentela del cliente.

Domanda
Ricopro il ruolo da dipendente all'interno di un''azienda, non sono in possesso di partita iva e, saltuariamente, effettuo collaborazioni occasionali, in concomitanza a CTU o similari. come dovrei comportarmi in merito all'oggetto

Risposta
Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.

Domanda
Alla luce di quanto contenuto nel documento allegato, la presente per sottoporre alla cortese attenzione di codesto Spett.le Centro Studi il caso di un ingegnere iscritto al relativo Albo, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una azienda privata (società a responsabilità limitata) il quale svolge in via esclusiva per il proprio datore di lavoro (non ha partita iva) prestazioni professionali riservate per legge agli iscritti all'Albo degli ingegneri, firmando i progetti relativi alla realizzazione di strutture metalliche complesse per l'edilizia.
In particolare si richiedono chiarimenti in ordine all'estensione o meno dell'obbligo di stipula della polizza rc nei confronti del suddetto ingegnere, avuto riguardo al fatto che egli al momento risulta inquadrato ai fini contrattuali con qualifica e livello incompatibile con la possibilità di imputare a proprio carico le suddette specifiche responsabilità (infatti, ai sensi di quanto previsto dal CCNL applicato in azienda, per poter attribuire a carico dell'ingegnere la responsabilità civile derivante dall'attività di progettazione delle suddette strutture, questi dovrebbe essere inquadrato in un livello superiore rispetto a quello attuale). Alla luce di quanto finora evidenziato, pertanto, riteniamo che la società che beneficia delle prestazioni dell'ingegnere sia da considerarsi al momento quale unico soggetto responsabile di fronte ai terzi e non possa considerarsene manlevata dal fatto che il proprio dipendente provveda alla firma dei relativi progetti.

Risposta
Occorre premettere che il profilo dell'inquadramento professionale all'interno dell'azienda è del tutto ininfluente ai fini della sussistenza dell'obbligo di contrarre idonea copertura assicurativa ai fini del quale rileva, invece, la natura della prestazione erogata.
Ogni attività professionale, ancorché di modesta entità, che implichi l'esecuzione di prestazioni nei confronti della clientela obbliga il professionista o l'azienda a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, in conformità alle pertinenti previsioni normative.
Nell'ipotesi da lei descritta, l'obbligo in parola dovrebbe ricadere sull'azienda, in qualità di soggetto contrattualmente vincolato ad erogare la prestazione (complessiva) nei confronti del cliente, a meno che la specifica attività di progettazione e/o installazione non vada soggetta a un regime contrattuale specifico con il professionista.
Sussiste, altresì, la possibilità che l'azienda richieda comunque al professionista medesimo la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile, per coprire i costi di un'eventuale azione di rivalsa qualora il danno cagionato alla clientela sia direttamente riconducibile a un'ipotesi di dolo o negligenza professionale.

FAQ n. 3 - Dipendenti pubblici
Domanda
Sono ingegnere dipendente di un ente locale; sono inoltre iscritto all'Ordine professionale. Mi chiedo se sono obbligato a stipulare la polizza professionale qualora (al di fuori della mia attività da dipendente) mi limiti ad esercitare la professione di ingegnere in modo saltuario ed esclusivamente per immobili di mia proprietà. Se fossi costretto a stipulare la polizza si verrebbe a creare un difetto nel necessario rapporto di terzietà tra danneggiato ed assicurato che potrebbe rendere inefficace la polizza stessa.

Risposta
Deve stipulare la polizza; la questione centrale non è la proprietà dell'immobile, ma le conseguenze connesse all'esercizio della sua attività professionale di ingegnere che potrebbe essere causa di danni a terzi (per assurdo: crollo fabbricato di sua proprietà per errore di progettazione).

FAQ n. 4 - Soci società di ingegneria, società tra professionisti e studi associati

Domanda
Avremmo necessità di un chiarimento in merito alle responsabilità della società di ingegneria o del direttore tecnico. La società di ingegneria in questione (regolarmente iscritta ad Inarcassa) ha come legale rappresentante e come soci persone non iscritte ad Inarcassa, ne a ordini professionali. I Direttori Tecnici sono invece, un ingegnere ed un architetto iscritti ai rispettivi ordini e ad Inarcassa i quali firmano e timbrano tutti i progetti con il marchio della società di ingegneria e la loro attività professionale è esclusivamente svolta nella sopracitata società. Quale soggetto deve sottoscrivere la polizza? La società di ingegneria che così assicura l'attività dei suoi due Direttori Tecnici o i singoli professionisti?

Risposta
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato). Nel caso di specie, qualora i direttori tecnici della società assumano, nei confronti dell'utenza, la responsabilità professionale dell'attività prestata anche dagli altri soci, egli sarà l'unico soggetto tenuto a stipulare una polizza assicurativa per coprire gli incarichi assunti dalla società medesima. Ciò in quanto egli - secondo quanto desumibile dalla vs. ricostruzione - è l'unico soggetto a detenere il potere di firma sugli elaborati progettuali.
Ciò non toglie ovviamente che, nell'ambito dei rapporti interni, possano essere previste analoghe modalità di garanzia qualora un eventuale danno alla clientela sia riconducibile all'attività svolta da uno o più soci diversi dal direttore tecnico.
Peraltro, la società di ingegneria deve sottoscrivere apposita polizza assicurativa se trattasi di intervento nel settore pubblici riconducibile a quelli di cui all'ar.t 111 DLGS 163/2006. Con specifico riferimento alle società di ingegneria l'art. 254 DPR 207/2010 prevede che l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. Se operante nel settore privato, la società è comunque responsabile dei danni arrecati dal socio tant'è che ai sensi dell'art 10, comma 4 lett c bis della l. n. 183/2011, la società è tenuta alla stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Sembra desumersi, da tale disposizione, che non sia necessaria la sottoscrizione di specifica polizza assicurativa del socio e (per analogia; anzi a maggior ragione) del dipendente, ancorché esercente l'attività, in quanto la polizza della società copre non solo la responsabilità del soggetto giuridico, ma anche dei professionisti - persone fisiche, che esercitano l'attività libero professionale per la società.

FAQ n. 5 Liberi professionisti
Domanda
Salve, sono un ingegnere edile iscritto all'Ordine degli Ingegneri e opero come libero professionista con partita IVA. Come molti miei colleghi, anche io non sono sicuro sull'obbligatorietà o meno dell'assicurazione professionale nel mio caso. Da praticamente 1 anno e mezzo collaboro con una ditta privata come disegnatore autocad, non avendo contatti con il cliente finale e non apponendo alcuna firma o timbro sugli elaborati grafici prodotti. Visto che mi capitano davvero pochissimi lavori da ingegnere per i quali dovrei apporre la mia firma, di solito del valore di poco più del costo annuale della polizza stessa, vorrei sapere se sono obbligato a farla comunque o se mi conviene rifiutare quei rari lavoretti e fare la polizza assicurativa solo nel caso mi capitino lavori più importanti. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione.

Risposta
Per i lavori espletati come dipendente della ditta non è tenuto ad avere copertura assicurativa. Di contro per quelli espletati come libero professionista, a prescindere dal loro valore e ricorrenza, è obbligato a sottoscrivere la polizza assicurativa.

Domanda
E' obbligatoria la stipula della polizza professionale anche per chi iscritto all'albo degli ingegneri e con P.IVA autonoma non esercita la professione? E nel caso in cui si occupi solo di certificazioni energetiche?

Risposta
L'obbligo di stipula della polizza sorge al momento dell'erogazione della prestazione professionale, di qualunque importo e tipologia essa sia. Tra le prestazioni professionali rientrano, ovviamente , anche quelle connesse alla certificazione energetica che determina quindi la necessita di dotarsi di idonea copertura assicurativa.

Domanda Poiché l'art. 5 comma 2 parla di "illecito disciplinare", cosa capita (materialmente) al professionista che non abbia stipulato polizza entro il 15/08/2013 dopo tale data?
Ovvero:
sarà l'Ordine a verificare pedissequamente se ogni iscritto è assicurato, istituendo elenchi appositi, oppure raccoglierà segnalazioni di eventuali "clienti insoddisfatti" o latori?
Quali sono ed in cosa consistono le eventuali 'pene' disciplinari previste?

Risposta
Il controllo sull'adempimento dell'obbligo è effettuato a cura dell'Ordine territoriale di appartenenza. Le sanzioni sono quelle tipiche previste dal codice deontologico e saranno irrogate dagli organi disciplinari competenti in base alle caratteristiche dell'accertamento concreto della violazione. Ogni Ordine è autonomo nel definire le modalità di controllo del rispetto dell'obbligo da parte dei propri iscritti.

A cura di Gabriele Bivona


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