Attestato di Prestazione Energetica (APE), il punto sulle sanzioni in caso di violazioni o dichiarazioni mendaci
02/12/2014
L'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede diverse sanzioni in caso
di violazione dell'obbligo di dotazione dell'Attestato di
Prestazione Energetica (APE). Le domande che in molti si sono
sempre posti sono: chi controlla la veridicità degli
attestati? e chi eroga le sanzioni previste?
Considerata la tendenza di molti professionisti che spesso svendono questa prestazione a poche decine di euro (comunemente chiamati professionisti groupon) e la qualità di molti attestati, verrebbe da pensare che quello dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici sia diventato solo un business per poveri professionisti che sperano di sbarcare il lunario semplicemente compilando qualche modulo e che nessuno si sia mai preoccupato di verificare il contenuto di molte relazioni e attestati. Sul valore delle competenze tecniche ho già avuto modo di scrivere qualcosa (clicca qui).
Molti professionisti dimenticano, però, i rischi che possono incorrere in caso di attestati non validi che non rispettano i criteri e le metodologie previste. L'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede, infatti, una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. Tale sanzione viene applicata, secondo le rispettive competenze, dall'ente locale e dalla regione o dalla provincia autonoma, che ne saranno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE sono previste altre sanzioni in capo agli altri soggetti coinvolti:
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio.
In riferimento a quest'ultimo obbligo, l'art. 34 del D.Lgs. n. 175/2014 (clicca qui) recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" recentemente pubblicato in Gazzetta, risponde ad una delle domande poste dal Consiglio Nazionale del Notariato (clicca qui). In particolare, il Notariato aveva fatto notare che nonostante la norma ammetta che "Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni", non c'è scritto nulla in riferimento all'Autorità alla quale bisogna presentarlo.
L'art. 34, modificando l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005, prevede che la presentazione "in ritardo" dell'APE va effettuata al Ministero delle Sviluppo Economico. Inoltre, è previsto un ruolo attivo per l'Agenzia delle Entrate che, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.
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Considerata la tendenza di molti professionisti che spesso svendono questa prestazione a poche decine di euro (comunemente chiamati professionisti groupon) e la qualità di molti attestati, verrebbe da pensare che quello dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici sia diventato solo un business per poveri professionisti che sperano di sbarcare il lunario semplicemente compilando qualche modulo e che nessuno si sia mai preoccupato di verificare il contenuto di molte relazioni e attestati. Sul valore delle competenze tecniche ho già avuto modo di scrivere qualcosa (clicca qui).
Molti professionisti dimenticano, però, i rischi che possono incorrere in caso di attestati non validi che non rispettano i criteri e le metodologie previste. L'art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005 prevede, infatti, una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4.200 euro. Tale sanzione viene applicata, secondo le rispettive competenze, dall'ente locale e dalla regione o dalla provincia autonoma, che ne saranno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'APE sono previste altre sanzioni in capo agli altri soggetti coinvolti:
- Il direttore dei lavori in caso di omessa presentazione dell'Attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- Il costruttore o il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare dell'APE gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
- Il proprietario, in caso di violazione dell'obbligo di dotare dell'APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro; in caso di violazione dell'obbligo di dotare dell'APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
- Il responsabile dell'annuncio di vendita o locazione, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio.
In riferimento a quest'ultimo obbligo, l'art. 34 del D.Lgs. n. 175/2014 (clicca qui) recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" recentemente pubblicato in Gazzetta, risponde ad una delle domande poste dal Consiglio Nazionale del Notariato (clicca qui). In particolare, il Notariato aveva fatto notare che nonostante la norma ammetta che "Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni", non c'è scritto nulla in riferimento all'Autorità alla quale bisogna presentarlo.
L'art. 34, modificando l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005, prevede che la presentazione "in ritardo" dell'APE va effettuata al Ministero delle Sviluppo Economico. Inoltre, è previsto un ruolo attivo per l'Agenzia delle Entrate che, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.
A cura di Gianluca
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