Attestato di prestazione energetica: Da ieri nuovo obbligo nel caso di locazione o di vendita
07/06/2013
Con l'entrata in vigore, ieri 6 giugno, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63 relativo al recepimento della Durettiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, sono state
apportate numerose modifiche all’articolato del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ed, in particolare, è stato
integralmente sostituito l’articolo 6 dello stesso, rubricato
adesso “Attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione”.
Nel dettaglio con la nuova formulazione dell'articolo 6 viene previsto quanto segue:
Il nuovo articolo 6 del D.lgs. n. 192/2005, precisa, poi, al comma 3 che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L' “attestato di prestazione energetica dell'edificio" è il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
Ricordiamo, per ultimo, l’integrale sostituzione dell’articolo 15 relativo alle “Sanzioni” ed, in particolare, quanto segue:
© Riproduzione riservata
Nel dettaglio con la nuova formulazione dell'articolo 6 viene previsto quanto segue:
- l'”attestato di certificazione energetica” degli edifici è, adesso, denominato: "attestato di prestazione energetica" e , per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario deve essere prodotto a cura del proprietario dell'immobile;
- nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente;
- il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
- in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Il nuovo articolo 6 del D.lgs. n. 192/2005, precisa, poi, al comma 3 che nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
L' “attestato di prestazione energetica dell'edificio" è il documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n. 192/2005 e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.
Ricordiamo, per ultimo, l’integrale sostituzione dell’articolo 15 relativo alle “Sanzioni” ed, in particolare, quanto segue:
- nel caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro;
- nel caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro;
- nel caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro;
- nel caso di violazione dell'obbligo di dotare di un
attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova
costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti
il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000
euro.
A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata