Atti di aggiornamento catastale: dall'1 giugno 2015 obbligatorio il Modello Unico Informatico Catastale (MUIC)

12/03/2015

Dall'1 giugno 2015 gli atti di aggiornamento del catasto potranno essere presentati esclusivamente tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

Lo ha stabilito il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 11 marzo 2015, n. 35112 recante "Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento", che renderà obbligatorio a partire dall'1 giugno 2015 per i professionisti abilitati, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, l'utilizzo del Modello Unico Informatico Catastale (Muic) per la trasmissione di tutti gli atti di aggiornamento.

Entrando nel dettaglio, il provvedimento prevede che dall'1 giugno 2015 i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, debbano utilizzare le procedure telematiche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento:
  • a. dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;
  • b. dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite;
  • c. dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni;
  • d. tipi mappali;
  • e. tipi di frazionamento;
  • f. tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;
  • g. tipi particellari.

Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale dovranno essere utilizzate le procedure Docfa e Pregeo e le specifiche tecniche già in uso:
  • a. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle suddette lettere a), b) e c), la procedura Docfa e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 15 ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia;
  • b. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere d), e), f) e g), la procedura Pregeo e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 23 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. 1 marzo 2006, n. 50.

In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l'atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, dovrà essere presentato presso l'Ufficio territorialmente competente su supporto informatico.

A cura di Ilenia Cicirello


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