Attività scolastiche e Covid-19: il TAR chiede il riesame del dPCM 2 marzo 2021
di Redazione tecnica - 27/03/2021
Il Tar Lazio con l’Ordinanza 26 marzo 2021 nn. 1947 e 872 accoglie la domanda cautelare ai soli fini del riesame, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle impugnate previsioni contenute nel dPCM 2 marzo 2021 nella parte in cui prevede che nella parte in cui prevede che:
- nelle zone qualificate, in base al livello di rischio epidemiologico da Covid-19, come “gialle”, “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza” (art. 21, comma 1, parte prima);
- nelle zone qualificate, in base al livello di rischio epidemiologico da Covid-19, come “arancioni”, “A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo” (art. 34);
- nelle zone qualificate, in base al livello di rischio epidemiologico da Covid-19, come “gialle” o “arancioni”, “La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico” (art. 21, comma 2);
- nelle zone qualificate, in base al livello di rischio epidemiologico da Covid-19, come “rosse”, “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” (art. 43, comma 1, parte prima).
TAR Lazio: accolta la domanda di riesame del dPCM 2 marzo 2021
Il Tar Lazio, ha accolto la richiesta dei ricorrenti che hanno presentato, a sostegno del ricorso, svariati studi scientifici pubblicati da prestigiose riviste mediche, report sui dati di contagio in ambito scolastico rilevati in Toscana ed in Sicilia, nonché relazioni scientifiche, rilasciate da esperti in epidemiologia, in biomedica e in biostatistica, nelle quali si analizzano i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità.
Tali relazioni pervengono alla conclusione che non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto:
- che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio;
- che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole;
- che la c.d. variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche;
- che le diverse varianti circolanti nel Paese siano resistenti ai vaccini in uso in Italia, e affermano che “Le analisi qui condotte non dimostrano una situazione di aumentata pericolosità a livello di aumento di contagi, diffusione di focolai scolastici, trasmissione secondaria in ambito scolastico, aumentato rischio per individui in età scolare di trasmettere la cd variante inglese rispetto alla popolazione. Rappresentano invece un’invidiabile situazione a livello europeo di capacità di tracciamento dei casi e pertanto nella classificazione dello scenario italiano secondo OMS”.
Sulla base, dunque, di quanto richiesto dai ricorrenti, i Giudici del TAR hanno ritenuto che le impugnate previsioni del dPCM 2 marzo 21 non risultano supportate da una adeguata istruttoria e che in tal senso si apprezzano profili di fondatezza dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente, hanno ritenuto che sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare invocata da parte ricorrente, e che a tal fine il Collegio ritiene di dover ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate alla luce di tutta la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, e in particolare di quanto emerge dagli studi medico-scientifici e dalle relazioni scientifiche da essa depositate in giudizio, adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato.
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