Attrezzature da lavoro: Specifica abilitazione degli operatori
01/03/2012
Nella seduta del 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano ha approvato l'accordo concernente l'individuazione
delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e
integrazioni.
L'accordo contiene l'allegato A in cui sono individuate le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ed in cui vengono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare nell'accordo viene precisato che le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru a torre, le gru mobili, le gru per autocarro, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, i trattori agricoli o forestali, le macchine movimento terra, le pompe per calcestruzzo.
Nel documento, poi, in 10 allegati, sono contenute dettagliate informazioni relativamente ai corsi di formazione in merito:
L'accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale e contiene una norma transitoria nella quale viene precisato che i lavoratoti che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'accordo stesso, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dal’entrata in vigore dell'accordo.
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L'accordo contiene l'allegato A in cui sono individuate le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ed in cui vengono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare nell'accordo viene precisato che le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru a torre, le gru mobili, le gru per autocarro, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, i trattori agricoli o forestali, le macchine movimento terra, le pompe per calcestruzzo.
Nel documento, poi, in 10 allegati, sono contenute dettagliate informazioni relativamente ai corsi di formazione in merito:
- ai requisiti di natura generale: idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature;
- alla formazione via e_Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- ai requisiti minimi ei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- ai requisiti minimi del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro;
- ai requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre;
- ai requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- ai requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili;
- ai requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali;
- ai requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli;
- ai requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo
L'accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale e contiene una norma transitoria nella quale viene precisato che i lavoratoti che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'accordo stesso, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dal’entrata in vigore dell'accordo.
A cura di Gabriele
Bivona
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