Audit, Diagnosi e Analisi energetica: dal CTI la tabella di comparazione dei requisiti
18/08/2015
L’esecuzione di diagnosi energetiche conformi alla norma UNI CEI EN
16247-1:2012 congiuntamente alle parti specifiche può costituire
presunzione di conformità all’allegato 2 del Decreto Legislativo n.
102/2014 ad eccezione dell’analisi del costo del ciclo di vita per
il settore dei trasporti.
E’ uno dei passaggi chiariti dal documento predisposto dalla Commissione Tecnica 202 del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) in merito alla verifica delle congruenza tra i requisiti della famiglia di standard UNI CEI EN 16247 1-4, della UNI CEI EN ISO 50001:2011 e dell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014. L’obiettivo del documento è fornire ai soggetti coinvolti nelle attività di controllo delle diagnosi (Ministero per lo Sviluppo Economico, ENEA, ISPRA) e agli operatori (Enti di certificazione, Soggetti obbligati alle diagnosi energetiche secondo l’art. 8 del D.Lgs 102/2014, fornitori del servizio di diagnosi energetica, ecc.) uno strumento utile per dimostrare, tramite il ricorso alle norme tecniche, la conformità ai requisiti dell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014.
Alla luce di quanto riportato nella tabella il CTI ha chiarito che:
Il CTI ha anche chiarito che la presunzione di conformità può essere stabilita dal solo legislatore, soggetto competente in materia, dunque la tabella di comparazione predisposta può costituire solo supporto per l’implementazione di diagnosi energetiche di qualità conformi all’allegato 2 del D.Lgs 102/2014.
In tal senso viene in aiuto il Ministero per lo Sviluppo Economico con i “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 102/2014” emanati nel maggio 2015, con i quali precisa: “Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/20147. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato nell’Allegato 2 al presente documento”.
La Commissione Tecnica del CTI ha, infine, chiarito che nelle more della pubblicazione di una norma tecnica specifica, le UNI CEI EN 16247-1:2012 e 2:2014 sono applicabili anche alle singole unità abitative (singoli appartamenti, unità monofamiliari, ville e residenze monofamiliari, ecc.).
In allegato il documento del CTI con la tabella per la verifica di congruenza.
© Riproduzione riservata
E’ uno dei passaggi chiariti dal documento predisposto dalla Commissione Tecnica 202 del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) in merito alla verifica delle congruenza tra i requisiti della famiglia di standard UNI CEI EN 16247 1-4, della UNI CEI EN ISO 50001:2011 e dell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014. L’obiettivo del documento è fornire ai soggetti coinvolti nelle attività di controllo delle diagnosi (Ministero per lo Sviluppo Economico, ENEA, ISPRA) e agli operatori (Enti di certificazione, Soggetti obbligati alle diagnosi energetiche secondo l’art. 8 del D.Lgs 102/2014, fornitori del servizio di diagnosi energetica, ecc.) uno strumento utile per dimostrare, tramite il ricorso alle norme tecniche, la conformità ai requisiti dell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014.
Alla luce di quanto riportato nella tabella il CTI ha chiarito che:
- l’esecuzione di diagnosi energetiche conformi alla UNI CEI EN 16247-1:2012 congiuntamente alle parti specifiche (settore per settore - 2014) possa costituire presunzione di conformità all’allegato 2 del Decreto Legislativo n. 102/2014, ad eccezione dell’analisi del costo del ciclo di vita per il settore dei trasporti non declinato nella corrispondente parte 4.
- l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001:2011 possa costituire presunzione di conformità all’allegato 2 del D.Lgs n. 102/2014 in tutti i settori.
Il CTI ha anche chiarito che la presunzione di conformità può essere stabilita dal solo legislatore, soggetto competente in materia, dunque la tabella di comparazione predisposta può costituire solo supporto per l’implementazione di diagnosi energetiche di qualità conformi all’allegato 2 del D.Lgs 102/2014.
In tal senso viene in aiuto il Ministero per lo Sviluppo Economico con i “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 102/2014” emanati nel maggio 2015, con i quali precisa: “Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/20147. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4, e comunque rispetta quanto riportato nell’Allegato 2 al presente documento”.
La Commissione Tecnica del CTI ha, infine, chiarito che nelle more della pubblicazione di una norma tecnica specifica, le UNI CEI EN 16247-1:2012 e 2:2014 sono applicabili anche alle singole unità abitative (singoli appartamenti, unità monofamiliari, ville e residenze monofamiliari, ecc.).
In allegato il documento del CTI con la tabella per la verifica di congruenza.
© Riproduzione riservata