Aumento dei costi dei materiali: causa di forza maggiore oppure no?
14/05/2013
L'aumento dei costi dei materiali non può essere considerato come
una causa di forza maggiore tra quelle previste dall'art. 1, quarto
comma, del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162 (convertito in legge 22
dicembre 2008 n. 201), su cui un concessionario si possa rivalere,
neppure al limitato fine della necessaria revisione del piano
economico e finanziario, per il riconoscimento di una
compensazione, quando le parti abbiano compiutamente ed
univocamente regolato gli effetti del contratto e del contenuto
delle loro prestazioni.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 2205 del 19 aprile 2013, accogliendo il ricorso in appello alla sentenza n. 3200/2011 del Tar Lombardia - Milano, sez. III, presentato dal Comune di Milano contro una ditta concessionaria della costruzione e successiva gestione di un tratto della metropolitana cittadina e che, a seguito del rigetto dell'istanza di compensazione da parte dell'amministrazione meneghina, aveva fatto proprio ricorso al Tribunale Amministrativo per ottenere tali somme.
Nella fattispecie, il giudice aveva accolto tale richiesta, intimando il Comune di Milano a rivedere il proprio Piano Economico e Finanziario per adeguarlo proprio a quanto previsto dalla legge per il riconoscimento dell'incremento del prezzo dei materiali da costruzione, secondo quanto stabilito nel d.l. 23 ottobre 2008, n. 162. Ma è proprio sull'inapplicabilità di tale previsione normativa che l'Amministrazione ha fatto ricorso in appello: un'opinione che stata condivisa dai consiglieri di Palazzo Spada.
Secondo tale norma, nel caso di un evento eccezionale ed imprevedibile che generi un particolare incremento del costo dei materiali da costruzione - influendo quindi sull'equilibrio dei rapporti fra stazioni appaltanti ed appaltatori e mettendo a rischio il completamento delle opere - si può prevedere, nei contratti di appalto stipulati per la realizzazione di opere pubbliche, l'eccezionale inserimento di una clausola di aggiornamento dei compensi previsti.
Non in questo caso però: avendo infatti le parti univocamente convenuto che tutte le spese di realizzazione dell'opera non coperte dal suddetto contributo fossero a carico del concessionario, si è esclusa la possibilità di utilizzare il meccanismo di sostanziale inserzione automatica di clausole, tranne che per (i) fatto del concedente, (ii) nuove norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio del servizio di trasporto, (iii) forza maggiore, (iv) prolungamento della linea da parte di terzi nonché (v) in ogni altro caso previsto dalla convenzione.
Tenendo conto che l'aumento del costo dei materiali non rientra quindi nei casi di "foza maggiore" stabiliti nella convenzione e che per "forza maggiore" stessa si intende un evento eccezionale ed imprevedibile che incide sulla stessa possibilità di eseguire le prestazioni cui si è impegnato il concessionario, il Consiglio di Stato ha quindi stabilito che non vi è ragione, dunque, per trasferire la forza maggiore dall'ambito della impossibilità sopravvenuta, che gli è propria, a quello della eccessiva onerosità e che l'aumento dei costi necessari per l'esecuzione delle opere previste non comporta certo la sostanziale impossibilità della prestazione; il suo effetto è infatti circoscritto al ricalcolo del lucro atteso dal concessionario.
Una sentenza che poggia anche sul concetto che le stazioni appaltanti, in qualità di imprese, necessariamente si assumono il rischio dell'aumento dei costi di realizzazione di un'opera pubblica, dovuto all'aumento dei prezzi dei materiali necessari: un fenomeno che oltretutto, secondo la decisione Eurostat 18/2004 dell'11 febbraio 2004, può rappresentare uno tra i rischi di costruzione.
© Riproduzione riservata
Così ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 2205 del 19 aprile 2013, accogliendo il ricorso in appello alla sentenza n. 3200/2011 del Tar Lombardia - Milano, sez. III, presentato dal Comune di Milano contro una ditta concessionaria della costruzione e successiva gestione di un tratto della metropolitana cittadina e che, a seguito del rigetto dell'istanza di compensazione da parte dell'amministrazione meneghina, aveva fatto proprio ricorso al Tribunale Amministrativo per ottenere tali somme.
Nella fattispecie, il giudice aveva accolto tale richiesta, intimando il Comune di Milano a rivedere il proprio Piano Economico e Finanziario per adeguarlo proprio a quanto previsto dalla legge per il riconoscimento dell'incremento del prezzo dei materiali da costruzione, secondo quanto stabilito nel d.l. 23 ottobre 2008, n. 162. Ma è proprio sull'inapplicabilità di tale previsione normativa che l'Amministrazione ha fatto ricorso in appello: un'opinione che stata condivisa dai consiglieri di Palazzo Spada.
Secondo tale norma, nel caso di un evento eccezionale ed imprevedibile che generi un particolare incremento del costo dei materiali da costruzione - influendo quindi sull'equilibrio dei rapporti fra stazioni appaltanti ed appaltatori e mettendo a rischio il completamento delle opere - si può prevedere, nei contratti di appalto stipulati per la realizzazione di opere pubbliche, l'eccezionale inserimento di una clausola di aggiornamento dei compensi previsti.
Non in questo caso però: avendo infatti le parti univocamente convenuto che tutte le spese di realizzazione dell'opera non coperte dal suddetto contributo fossero a carico del concessionario, si è esclusa la possibilità di utilizzare il meccanismo di sostanziale inserzione automatica di clausole, tranne che per (i) fatto del concedente, (ii) nuove norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio del servizio di trasporto, (iii) forza maggiore, (iv) prolungamento della linea da parte di terzi nonché (v) in ogni altro caso previsto dalla convenzione.
Tenendo conto che l'aumento del costo dei materiali non rientra quindi nei casi di "foza maggiore" stabiliti nella convenzione e che per "forza maggiore" stessa si intende un evento eccezionale ed imprevedibile che incide sulla stessa possibilità di eseguire le prestazioni cui si è impegnato il concessionario, il Consiglio di Stato ha quindi stabilito che non vi è ragione, dunque, per trasferire la forza maggiore dall'ambito della impossibilità sopravvenuta, che gli è propria, a quello della eccessiva onerosità e che l'aumento dei costi necessari per l'esecuzione delle opere previste non comporta certo la sostanziale impossibilità della prestazione; il suo effetto è infatti circoscritto al ricalcolo del lucro atteso dal concessionario.
Una sentenza che poggia anche sul concetto che le stazioni appaltanti, in qualità di imprese, necessariamente si assumono il rischio dell'aumento dei costi di realizzazione di un'opera pubblica, dovuto all'aumento dei prezzi dei materiali necessari: un fenomeno che oltretutto, secondo la decisione Eurostat 18/2004 dell'11 febbraio 2004, può rappresentare uno tra i rischi di costruzione.
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