Autorità LL.PP.: Controlli sui certificati di esecuzione dei lavori da parte delle SOA
23/09/2010
Con il comunicato n.62 del 20 settembre scorso, il Presidente
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, Giuseppe Brienza comunica le precisazioni in
merito all'obbligo imposto alle Società Organismi di Attestazione
(SOA) dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare
l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione
dei lavori (C.E.L.) e dei conseguenti oneri - meglio specificati
nella determinazione dell'AVCP n. 6 del 27 luglio 2010 - di
richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti
che li hanno rilasciati nonché di segnalare all'Autorità stessa il
mancato invio di copia degli stessi..
Nel comunicato viene precisato che:
© Riproduzione riservata
Nel comunicato viene precisato che:
- la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data anteriore all'1 luglio 2006 redatta sulla base della comunicazione-tipo allegata alla citata determinazione deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM;
- anche la richiesta delle SOA alle stazioni appaltanti di conferma della veridicità dei C.E.L. emessi in data successiva all'1luglio 2006 deve essere redatta con una comunicazione analoga alla comunicazione-tipo allegata alla suddetta determinazione e deve essere inviata per conoscenza all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture esclusivamente con le medesime modalità sopra indicate;
- nell'oggetto delle comunicazioni fax inviate all'Autorità deve specificarsi se trattasi di conferma della veridicità di C.E.L. emessi in data anteriore all'1 luglio 2006 oppure emessi successivamente;
- conformemente a quanto indicato nella determinazione n. 6 del 7 luglio 2010, il termine indicato nella richiesta della SOA deve ritenersi decorso trascorsi venti giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. o della P.E.C. e pertanto la SOA, prima di procedere a segnalare il mancato adempimento all'Autorità, deve avere prova dell'avvenuta ricezione da parte della stazione appaltante della richiesta stessa;
- la SOA è tenuta a segnalare all'Autorità il mancato adempimento della stazione appaltante mediante una comunicazione da inviare alla stessa esclusivamente a mezzo fax indirizzato alla Direzione Generale OSAM.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata