Autorità LLPP: La delibera AVCPASS sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici

31/12/2012

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato ladelibera AVCPASS (Authority Virtual Company Passport) 24 dicembre 2012 recante “Attuazione dell'art. 6 bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”.
L'articolo 6 bis del Codice dei contratti, introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dispone, infatti, che dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), istituita presso l'Autorità.
Nella Delibera composta dai seguenti 9 articoli:
  • Articolo 1 - Definizioni
  • Articolo 2 - Oggetto ed ambito di applicazione
  • Articolo 3 - Termini e regole tecniche di accesso al servizio
  • Articolo 4 - Modalità operative
  • Articolo 5 - Documentazione a comprova dei requisiti generali
  • Articolo 6 - Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
  • Articolo 7 - Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti
  • Articolo 8 - Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
  • Articolo 9 - Norme transitorie
vengono definiti i dati concernenti la partecipazione alle gare in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Al fine di consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre, in riferimento a quanto previsto all'articolo 9 della delibera stessa, secondo le seguenti scadenze temporali:
  • dal 1° gennaio 2013 facoltativo per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00;
  • dal 1° marzo 2013 facoltativo per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;
  • dal 1° luglio 2013 obbligatorio gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;
  • dal 1° 0ttobre 2013 facoltativo per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali;
  • dal 1° gennaio 2014 obbligatorio per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00.

Il sistema AVCPASS consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6 bis, comma 4, del Codice.
Per utilizzare il sistema AVCPASS la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento mentre l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

In riferimento alla delibera di istituzione dell'AVCPASS, l'Autorità ha deciso di avviare sin dal mese di Gennaio un ciclo di formazione e guida al corretto utilizzo del sistema denominato AVCPASS, istituito in ottemperanza dell'articolo 6 bis del Codice dei Contratti, al fine di consentire da una parte l'alimentazione della banca dati dei Contratti Pubblici e dall'altra la verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici.
Tale ciclo di formazione sarà erogato in favore delle sezioni regionali dell'Osservatorio, degli Operatori Economici e delle Stazioni Appaltanti per i relativi profili di interesse.

A cura di Gabriele Bivona



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