Autorità LLPP: Linee guida controllo possesso requisiti
07/02/2014
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e fornitire, ha emanato la determinazione n. 1
del 15 gennaio 2014 recante “Linee guida per l'applicazione
dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”,
Si tratta, in pratica, delle nuove indicazioni operative predisposte per le stazioni appaltanti e per agli operatori economici in riferimento ai controlli sul possesso dei requisiti che le stazioni appaltanti devono effettuare prima dell’apertura delle biste.
L’Autorità aveva già affrontato la materia con la determinazione n. 5 del 2009 ma a seguito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, relativa al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha ritenuto necessario predisporre una nuova determinazione al fine di fornire nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.
Nella determinazione vengono trattati i seguenti argomenti:
Nella determinazione l’Autorità ricorda che il procedimento di verifica di cui all'art.48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 16 è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria, aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.
Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi.
Il citato art. 48 riguarda, esclusivamente, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso menzionati e la relativa disciplina, dunque, non si estende alle ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.
L’Autorità precisa, anche, che la verifica non concerne gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice. Occorre puntualizzare, con riferimento alla carenza dei requisiti generali, in capo all' aggiudicatario, che la stazione appaltante oltre alla revoca dell'aggiudicazione, procede all'incameramento della cauzione, ma ciò non in applicazione dell’art. 48 bensì dell'art. 75, comma 6, del Codice, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario.
Di notevole importanza per i professionisti quanto affermato dall’Autorità in merito all’articolo 48 negli appalti di progettazione ed esecuzione. L’Autorità, in questo caso, precisa che “in relazione alla procedura di verifica prevista dall'art. 48 del Codice sono emerse alcune questioni interpretative riguardanti la possibilità, nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di sottoporre alle sanzioni previste dall'art. 48 del Codice il progettista indicato da un'impresa concorrente o partecipante come mandante all'interno di un raggruppamento, nel caso in cui non riesca a comprovare la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando. Al riguardo, si sottolinea in via preliminare che nell'appalto di progettazione ed esecuzione assume la qualità di concorrente l'appaltatore che individualmente o in forma associata partecipa alla gara; egli deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo e ciò anche mediante l'eventuale indicazione di professionisti esterni; con la conseguenza che a differenza delle gare per incarichi di progettazione, i progettisti, fatta salva l'ipotesi di partecipazione al raggruppamento concorrente, non assumono la qualità di concorrenti né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara. Così, mentre nel caso di raggruppamento costituendo l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese dell'associazione, nell'appalto di progettazione ed esecuzione il progettista, qualora sia soltanto indicato, non sottoscrive l'offerta e non assume quindi nessuna responsabilità rispetto ad essa, ma il relativo ambito funzionale e di responsabilità è circoscritto nei limiti dell'incarico di progettazione conferito al medesimo dall'appaltatore. Ciò è comprovato dall'art. 169 del Regolamento che al comma 6 dispone che il contratto sia risolto per inadempimento dell'appaltatore, e quindi anche del progettista nel caso sia uno dei mandanti del raggruppamento, qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia meritevole di approvazione. Pertanto, le sanzioni previste dall'art. 48 (esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria) in caso di mancata dimostrazione dei prescritti requisiti in esito alla procedura ivi prevista agiranno, nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, nei confronti dell'appaltatore a prescindere dalla forma di partecipazione del progettista”.
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Si tratta, in pratica, delle nuove indicazioni operative predisposte per le stazioni appaltanti e per agli operatori economici in riferimento ai controlli sul possesso dei requisiti che le stazioni appaltanti devono effettuare prima dell’apertura delle biste.
L’Autorità aveva già affrontato la materia con la determinazione n. 5 del 2009 ma a seguito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, relativa al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha ritenuto necessario predisporre una nuova determinazione al fine di fornire nuove indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.
Nella determinazione vengono trattati i seguenti argomenti:
- Ambito di applicazione della procedura
- Requisiti oggetto a verifica
- Applicazione dell'articolo 48 agli appalti di progettazione ed esecuzione
- Applicazione dell'articolo 48 in caso di avvalimento
- Natura dei termini per gli adempimenti previsti dalla norma
- Momento della verifica
- Verifica ex art. 48 e d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- Presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste misure sanzionatorie
Nella determinazione l’Autorità ricorda che il procedimento di verifica di cui all'art.48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 16 è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria, aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.
Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi.
Il citato art. 48 riguarda, esclusivamente, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso menzionati e la relativa disciplina, dunque, non si estende alle ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.
L’Autorità precisa, anche, che la verifica non concerne gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice. Occorre puntualizzare, con riferimento alla carenza dei requisiti generali, in capo all' aggiudicatario, che la stazione appaltante oltre alla revoca dell'aggiudicazione, procede all'incameramento della cauzione, ma ciò non in applicazione dell’art. 48 bensì dell'art. 75, comma 6, del Codice, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario.
Di notevole importanza per i professionisti quanto affermato dall’Autorità in merito all’articolo 48 negli appalti di progettazione ed esecuzione. L’Autorità, in questo caso, precisa che “in relazione alla procedura di verifica prevista dall'art. 48 del Codice sono emerse alcune questioni interpretative riguardanti la possibilità, nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di sottoporre alle sanzioni previste dall'art. 48 del Codice il progettista indicato da un'impresa concorrente o partecipante come mandante all'interno di un raggruppamento, nel caso in cui non riesca a comprovare la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando. Al riguardo, si sottolinea in via preliminare che nell'appalto di progettazione ed esecuzione assume la qualità di concorrente l'appaltatore che individualmente o in forma associata partecipa alla gara; egli deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo e ciò anche mediante l'eventuale indicazione di professionisti esterni; con la conseguenza che a differenza delle gare per incarichi di progettazione, i progettisti, fatta salva l'ipotesi di partecipazione al raggruppamento concorrente, non assumono la qualità di concorrenti né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara. Così, mentre nel caso di raggruppamento costituendo l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese dell'associazione, nell'appalto di progettazione ed esecuzione il progettista, qualora sia soltanto indicato, non sottoscrive l'offerta e non assume quindi nessuna responsabilità rispetto ad essa, ma il relativo ambito funzionale e di responsabilità è circoscritto nei limiti dell'incarico di progettazione conferito al medesimo dall'appaltatore. Ciò è comprovato dall'art. 169 del Regolamento che al comma 6 dispone che il contratto sia risolto per inadempimento dell'appaltatore, e quindi anche del progettista nel caso sia uno dei mandanti del raggruppamento, qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia meritevole di approvazione. Pertanto, le sanzioni previste dall'art. 48 (esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria) in caso di mancata dimostrazione dei prescritti requisiti in esito alla procedura ivi prevista agiranno, nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, nei confronti dell'appaltatore a prescindere dalla forma di partecipazione del progettista”.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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