Autorità LLPP: Per il 2012 nelle gare contribuzione senza alcun aumento

08/02/2012

Sulla Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio scorso è stata pubblicata la Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 21 dicembre 2011 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012".
L'Autorità ha confermato, per l'anno 2012, senza alcun aumento, i contributi già previsti per l'anno 2011 che erano entrati in vigore l'1 gennaio 2011 con aumenti che per le stazioni appaltanti andavano da un minimo del 50% per le gare di importo compreso tra 500.000 e 5.000.000 di Euro ad un massimo dell'83% per le gare di importo compreso tra 150.000 e 500.000 Euro.
Per gli operatori economici, sia che si tratti di lavori o di servizi - imprese o liberi professionisti - gli aumenti erano stati, già per il 2011, ancora più marcati ed andavano da un minimo del 37% per le gare di importo compreso tra 150.000 e 500.000 Euro ad un massimo del 350% per le gare di importo oltre 5.000.000 di euro.

I contributi per il 2012, identici a quelli del 2011, sono riportati nella seguente tabella:
Fascia di importo
(in migliaia di euro)
Quota per le stazioni appaltanti (in euro)
Quota per ogni partecipante (in euro)
Inferiore 40
Esente
Esente
da 40 a 150
30,00
Esente
da 150 a 300
225,00
20,00
da 300 a 500
225,00
35,00
da 500 a 800
375,00
70,00
da 800 a 1.000
375,00
80,00
da 1.000 a 5.000
600,00
140,00
da 5000 a 20.000
800,00
200,00
oltre 20.000
800,00
500,00

Ricordiamo, con l'occasione, che sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nella misura definita nella precedente tabella, i seguenti soggetti pubblici e privati:
  • a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
  • b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

Anche per quanto concerne gli organismi di attestazione di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con la nuova determinazione non c'è alcun aumento e le SOA stesse continuano ad avere l'obbligo di versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

A cura di Paolo Oreto


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Documenti Allegati

Delib. 21/12/2011

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