Autorità LLPP: il progettista del preliminare può partecipare alla gara per i successivi livelli di progettazione
di Redazione tecnica - 04/10/2011
E' stato recentemente reso noto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il parere n. 137 del 20 luglio scorso richiesto da una società di ingegneria in riferimento ad una procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e di ingegneria di importo a base di gara pari ad euro 145.000,00.
Si trattava di una gara bandita dal Comune di Acri per
l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione
lavori, contabilità e misure, al coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva, nonché all'effettuazione di
prestazioni accessorie per l'intervento di ristrutturazione,
recupero funzionale e valorizzazione di Palazzo Sprovieri.
Il parere, in verità, riguarda le tre seguenti questioni:
- la possibilità per il soggetto che ha redatto il progetto preliminare di partecipare alla gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria concernenti, tra l'altro, la progettazione di secondo e terzo livello;
- lanecessità dell'inclusione nei raggruppamenti della figura professionale del geologo;
- l'erronea valutazione delle offerte, conseguente alla mancata previsione nella lex specialis di un criterio prestabilito mediante il quale assegnare i punteggi fissati dall'art. 7. del bando di gara.
In particolare, per quanto concerne la prima questione, l'Autorità,
nel parere in argomento, ha chiarito che è privo di fondamento il
richiamo all'art. 8, comma 6, del DPR n.554/1999, in quanto la
predetta norma pone il divieto di partecipare agli affidamenti
degli incarichi di progettazione per i soli affidatari dei servizi
di supporto all'attività del RUP.
L'Autorità precisa, anche, per quanto concerne la possibilità per
il soggetto che ha redatto il progetto preliminare di partecipare
alla gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria concernenti,
tra l'altro, la progettazione di secondo e terzo livello è
opportuno considerare che l'unico divieto posto dal legislatore per
gli affidatari degli incarichi di progettazione è quello fissato
dall'art. 90, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, che impone a questi
ultimi di non partecipare alla gara per l'affidamento dei lavori
dagli stessi progettati.
L’Autorità precisa che tale disposizione, incidendo sulla
partecipazione dei soggetti alle gare e, quindi, sulla libertà di
impresa va interpretata in senso rigoroso, quanto alle ipotesi che
possono comportare una incompatibilità, e, conseguentemente,
l'esclusione dalla gara (Cons. Stato, Sez. VI 13.2.2004 n.561, TAR
Piemonte, Sez. I, 28.2.2007 n. 882) ed aggiunge che in base
all'analisi delle disposizioni su richiamate si può, quindi,
evincere che il legislatore ha inteso privilegiare un criterio di
continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione
(TAR Piemonte, Sez. I, 5.7.2008 n. 1510; Cons. Stato Sez. VI,
13.2.2004 n.561), consentendo al soggetto che ha redatto il
progetto preliminare di concorrere all’affidamento degli ulteriori
livelli di progettazione.
In verità il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2650 del 3
maggio 2011, ha ritenuto che la partecipazione alla redazione delle
"Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle gallerie
stradali", costituisca una di quelle ipotesi che determinano una
"differente posizione di partenza nella partecipazione alla
procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione; ed ha
desunto ciò dalla interpretazione “comunitariamente orientata"
dell'art. 90, comma 8, d. lgs. n. 163/2006.
Di analogo tenore la deliberazione n. 43 del 6 aprile 2011
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture che interviene per un caso in cui il progetto
preliminare posto a base di gara era stato redatto, per la
componente architettonica, dall'ATI aggiudicataria e, per la parte
impiantistica, da uno dei commissari di gara.
L'Autorità, nell'osservare che è indubitabile che i livelli di
progettazione successivi al preliminare sono definizioni sempre più
affinate del medesimo intervento, ha rilevato in linea generale
che, "sotto il profilo della possibile violazione del principio
della par condicio e della simmetria informativa fra gli operatori
economici, la circostanza che il socio accomandatario dell'impresa,
nell'ambito dell'incarico ricevuto, ha avuto modo di conoscere
preventivamente la progettazione preliminare dell'intervento e di
seguirne tutte le fasi di approvazione del relativo progetto,
potrebbe aver posto l'impresa di che trattasi in una posizione
privilegiata rispetto agli altri concorrenti. È infatti sufficiente
il solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella
circolazione delle informazioni legate all'intervento di che
trattasi, a costituire un vulnus al principio della par condicio".
L'Autorità ha, poi, concluso la propria deliberazione sul problema
in argomento rilevando il contrasto con gli artt. 84 comma 4 e 90
comma 8 del D.Lgs. 163/2006, censurando il comportamento della
stazione appaltante e richiamando la stessa al rispetto delle norme
vigenti.
Di diverso avviso, l'ultimo parere dell'Autorità che si esprime,
oggi, in senso favorevole alla partecipazione del progettista del
preliminare alla gara per i livelli progettuali successivi.
La differenza di interpretazione della norma fra Autorità e
Consiglio di Stato consiste nel fatto che L’Autorità non ritiene
che il divieto possa avere una valenza di principio generale
estendibile anche a fattispecie diverse da quella presa in esame
della norma del Codice, il Consiglio di Stato la ritiene invece
espressione di un principio generale e quindi applicabile anche
all'interno delle tre fasi progettuali.
© Riproduzione riservata